Il ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. e ss. e la fatturazione elettronica

Il procedimento monitorio è uno dei rimedi, posti dal nostro ordinamento, a tutela delle ragioni creditorie: la disciplina di tale istituto è collocata nel Libro IV “Dei procedimenti speciali” del codice di rito e specificatamente agli art. 633 e ss. c.p.c. ed il procedimento è a cognizione sommaria, inizialmente senza contraddittorio, con la quale si giunge ad un decreto di condanna.

Tra le varie condizioni di ammissibilità, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo, vi è quella di fornire una prova scritta in ordine alla esistenza del diritto di credito.

Sono, a titolo esemplificativo, documenti idonei a tal fine quelli provenienti da un terzo, gli estratti autentici delle scritture contabili, il registro delle fatture previsto dall’art. 22 del D.P.R. 633/72, nonché le sole fatture le quali, tuttavia, non hanno valore nella fase di opposizione e non invertono l’onere della prova qualora venga contestato il rapporto negoziale.

Analizzando la fattispecie per cui il creditore voglia agire sulla base di fatture non pagate, si evidenza che di regola l’organo adito (Giudice di Pace o Tribunale ordinario a seconda del valore del credito) richiede anche il deposito dell’estratto notarile autentico delle scritture contabili in cui sono registrate e ciò al fine di verificare che i documenti prodotti siano conformi agli originali.

Orbene, la novità intervenuta dal 1° Gennaio 2019 in merito all’obbligo di fatturazione elettronica ha fatto sorgere legittimi interrogativi sui risvolti pratici nell’ambito del procedimento monitorio e, soprattutto, sulla necessità o meno di allegare, al ricorso introduttivo, l’estratto notarile autentico.

Sul punto si rileva che lo SDI (Sistema di Interscambio), che gestisce la fatturazione elettronica, ove onorate le regole tecniche confermate nel Provvedimento dell’A.D.E. n. 89757/18, genera documenti informatici autentici e immodificabili garantiti dall’apposizione della marca temporale e della firma digitale qualificata.

Si ritiene possibile, quindi, produrre in giudizio tali documenti (non si tratta di copie informatiche di documenti informatici, ma di “duplicati informatici” dotati del medesimo valore giuridico del documento informatico originario), provenienti da un “terzo qualificato” (appunto l’Agenzia delle Entrate) che appaiono assolutamente indistinguibili dai loro originali.

In conclusione, si ritiene che le fatture, regolarmente consegnate al destinatario, potranno essere validamente prodotte in un procedimento giudiziale, rendendo superflua l’autentica notarile.

Diversamente, nell’eventuale giudizio di opposizione, non cambierà nulla rispetto al passato; essendo la fattura (cartacea od elettronica) un documento di formazione unilaterale, spetterà al creditore opposto dimostrare esaustivamente la fondatezza della propria pretesa.

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