L’indennità per le ferie non godute viene erogata solo a fronte di una cessazione del rapporto di lavoro in cui il lavoratore non abbia usufruito di tutte le ferie maturate.
La sua assoggettabilità a tassazione è discussa.
Da un lato vi è chi sostiene (parliamo soprattutto di giurisprudenza di merito: Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali) che la natura dell’erogazione sia risarcitoria di un danno emergente e, conseguentemente, esente da tassazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 TUIR, che prevede la tassabilità delle indennità aventi funzione risarcitoria di un lucro cessante.
Dall’altro, una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 5482-19), stabilisce che: “l’indennità sostitutiva del riposo settimanale, come pure l’indennità per ferie non godute, è da ritenere soggetta a tassazione a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 46 e 48, sia perchè, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia apprestata dall’art. 2126 c.c., a favore delle prestazioni effettuate con violazione delle norme poste a tutela del lavoratore; sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione“.
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