Impugnabilità del diniego di autotutela in ambito tributario

La CTR di Milano, con con sentenza n. 4979/18, ha stabilito che il diniego all’esercizio del potere di autotutela non è un atto autonomamente impugnabile:

  1. perché non rientra tra quelli elencati nell’art. 19 D.Lgs 546/92;
  2. perché costituisce esercizio di un potere “discrezionale” che non può essere valutato dal Giudice Tributario.

Si ricorda, tuttavia, che l’impugnabilità del diniego di autotutela è sempre stato oggetto di pronunzie contrastanti.

Secondo altro filone giurisprudenziale più risalente “il contribuente deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto, qualora richieda il ritiro in autotutela di un atto impositivo divenuto definitivo, non potendo limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa.

A sostegno di tale interpretazione, vi è anche una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 10020-12), che prevede che “contro il diniego dell’amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

Alla luce di ciò, nonostante la recente pronunzia tranchant della CTR di Milano occorre quindi considerare che l’impugnabilità di un diniego di autotutela va sempre valutato in concreto, alla luce dei potenziali presupposti per sostenerne l’autonoma impugnazione.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *