Accertamenti Tributari e Garanzie Difensive

Accessi, verifiche ed ispezioni sono strumenti dell’accertamento in ordine alla violazione di norme tributarie.

La disciplina di tali istituti è contenuta principalmente negli artt. 33 D.P.R. 600/73 e 52 D.P.R. 633/72.

In primo luogo, è previsto un coordinamento tra Uffici Finanziari e Guardia di Finanza, in ossequio al principio di economicità dell’azione della P.A., per evitare reiterazioni di accessi e “duplicazione” delle ispezioni.

La Legge prevede, quindi, un potere di accesso della GdF presso la sede del contribuente, al fine di “procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta”.

Chi materialmente esegue l’accesso deve essere munito di “apposita autorizzazione” del “Capo dell’Ufficio da cui dipendono”.

Nel caso di accesso presso locali adibiti anche ad abitazione, è necessaria l’autorizzazione del P.M., come pure per l’accesso a locali diversi dalla sede del contribuente e per l’apertura coattiva di “pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e simili”.

Nell’ambito degli accessi, la GdF ha il potere di prendere visione della documentazione, dei libri e registri conservati dal contribuente e, anche nel caso non siano quelli che la Legge prevede come obbligatori.

Tali documenti possono essere sequestrati solo qualora non sia possibile riprodurne il contenuto; eccezione alla facoltà di sequestro viene fatta per libri e registri “obbligatori”.

Rilevante è notare che per la documentazione non esibita, rectius di cui è rifiutata l’esibizione, matura una preclusione, in capo al contribuente per l’utilizzo in sede amministrativa e contenziosa.

Relativamente alle garanzie per il contribuente controllato, oltre a quanto già esposto in materia di autorizzazione, valgono i diritti indicati nello Statuto del Contribuente (art. 12 L. 212/00).

I controlli in esame debbono essere svolti, salvo casi eccezionali, durante l’orario lavorativo, con la minor turbativa delle attività commerciali e professionali; il Titolare, che nel caso di locali adibiti allo svolgimento di arti o professioni ha diritto di essere presente (anche tramite delegato), ha comunque diritto ad essere informato delle ragioni, dell’accesso ed essere assistito da un professionista di sua fiducia.

La permanenza degli operatori presso i locali del contribuente non può eccedere i trenta giorni lavorativi (quindici per lavoratori autonomi e contabilità semplificata).

All’esito di ogni accesso deve essere redatto processo verbale di chiusura delle operazioni.

Dopo il rilascio di copia di tale atto, il contribuente ha sessanta giorni per presentare osservazioni o richieste e l’avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso del predetto termine dilatorio, salvo casi di determinata urgenza.

Oltre a tali garanzie è previsto che il contribuente possa adire il Garante previsto dall’ art. 13 dello Statuto.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *