Eccesso di velocità: per evitare il pagamento della sanzione pecuniaria anche l’affidatario dell’auto deve indicare il nome del guidatore

Con una recentissima sentenza del 23 luglio 2018, la numero 19486, la Suprema Corte ha stabilito che l’affidatario del veicolo, se vuole andare esente da responsabilità, ha la possibilità di dimostrare di non essere l’autore materiale dell’illecito, indicando esattamente chi fosse l’autore materiale, ma – a differenza del proprietario – non può limitarsi a dichiarare di non essere l’autore dell’illecito.

Nel caso di specie, Il Giudice di Pace di Bergamo aveva emesso sentenza con la quale era stato rigettato il ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione elevato per la violazione dell’art. 142/8 C.d.S., per mancata identificazione dell’autore materiale e per non essere la stessa il soggetto passivo della pretesa amministrativa.

Detta sentenza veniva appellata e la Prefettura di Bergamo, nonché la Polizia Stradale di Bergamo, chiedevano il rigetto dell’appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado, che, con completa e pertinente motivazione, aveva respinto le pretestuose difese del ricorrente, in mancanza dell’assolvimento dell’obbligo a carico di proprietario ed affidatario, del veicolo sanzionato, di dimostrare l’identità del conducente effettivo autore del fatto.

Il Tribunale di Bergamo rigettava l’appello e veniva proposto ricorso in Cassazione.

Anche la Suprema Corte ha rigettato il ricorso: è stato osservato, infatti, che l’art. 126 bis C.d.S. dà la possibilità al proprietario del veicolo sanzionato di trasformare definitivamente la decurtazione del punteggio della patente in sanzione pecuniaria, proprio dichiarando di non essere l’autore dell’illecito e omettendo di indicare chi fosse l’autore materiale dell’illecito.

Ora, nel caso in esame, il proprietario del veicolo aveva provveduto a dichiarare, con raccomandata, che il veicolo sanzionato era stato posto nella disponibilità del ricorrente, ed è, questo, un dato certo, confermato dallo stesso affidatario. L’affidatario ricorrente risultava, dunque, essere il soggetto indicato ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S. dal proprietario del veicolo sanzionato, al quale, però, la legge non assegna le stesse possibilità che assegna al proprietario.

Piuttosto, il soggetto indicato dal proprietario ha la possibilità di dimostrare di non essere l’autore materiale dell’illecito indicando esattamente l’autore materiale, ma non potrà dichiarare di non essere l’autore dell’illecito ed omettere (come può fare il proprietario del veicolo) di indicare chi sia stato l’autore, proprio perché l’art. 126 bis, nella parte che qui interessa è norma speciale (consente al solo proprietario di omettere di indicare l’autore materiale ove ricorrono giustificati motivi), e, dunque, di stretta interpretazione che non consente di estendere il vantaggio assegnato al proprietario del veicolo sanzionato anche ad altri soggetti e/o al soggetto indicato dal proprietario del veicolo.

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