La clausola simul stabunt simul cadent, quando presente nello Statuto di una Società, prevede che, al venir meno di uno dei Consiglieri del Consiglio d’Amministrazione, decada l’intero Consiglio.
La possibilità di inserire tale clausola nello Statuto è prevista dal Codice Civile, all’art. 2386 comma 4.
L’attivazione della clausola simul stabunt simul cadent implica la necessità di integrale rinnovo del consiglio di amministrazione, senza la possibilità di procedere a sostituzioni parziali interinali.
Tale è la recente pronunzia del Tribunale di Milano del 23 aprile 2018, con la quale il Giudice disponeva la sospensione dell’efficacia della delibera del Collegio Sindacale che, rilevato il carattere abusivo della condotta degli amministratori dimissionari, prospettava la non operatività della predetta clausola.
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