Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.
Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.
” (Art. 353 cp.c.)

La sentenza di appello si sostituisce alla sentenza di primo grado ed il giudice di appello deve sempre decidere nel merito, anche quando rileva un vizio del procedimento o della sentenza di primo grado.

La rimessione della causa al primo giudice è un’eccezione.

I casi di rimessione della causa al primo giudice sono tassativi ed in quanto tali non sono suscettibili né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva al di fuori dei casi espressamente previsti.

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