Trattazione

Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è collegiale; ma il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello.
Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell’appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.
” (Art. 350 cp.c.)

La trattazione dell’appello è collegiale se il giudizio di appello si svolge dinnanzi alla corte d’appello; è invece affidata al giudice monocratico se l’appello si svolge dinnanzi al tribunale.

Nel corso della prima udienza, la Corte:

  • verifica la regolare costituzione del giudizio, anche ai sensi degli artt. 164, 291 e 182: rilevata l’irregolarità della costituzione o il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, il giudice deve invitare le parti alla regolarizzazione di atti e documenti;
  • verifica, ai sensi degli artt. 331, 332, la necessità dell’integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili e scindibili;
  • eventualmente dichiara la contumacia dell’appellato, ma non prima di avere eventualmente disposto la rinnovazione della notificazione, nonché la notifica alla parte contumace della comparsa contenente l’appello incidentale proposto nei suoi confronti;
  • provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza ai sensi dell’art. 335;
  • esperisce il tentativo di conciliazione e la convocazione personale delle parti.

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