Improcedibilità dell’appello

L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini.
Se l’appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
” (Art. 348 cp.c.)

La conseguenza della declaratoria di improcedibilità è la perdita del potere di impugnare: l’appello non può più essere riproposto, anche se non è ancora decorso il termine fissato dalla legge con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

L’improcedibilità va dichiarata d’ufficio quando, pur essendo l’appello ammissibile, si verifichi uno dei due eventi previsti dalla norma.

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