“La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.
L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell’articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.” (Art. 347 cp.c.)
L’appellante si costituisce a norma dell’art. 165, depositando nella cancelleria del giudice di secondo grado il proprio fascicolo, che deve contenere la nota di iscrizione a ruolo, l’originale dell’atto d’appello notificato, la procura alle liti e gli eventuali documenti offerti in comunicazione, tra cui la copia della sentenza impugnata, con attestazione del cancelliere ai sensi dell’art. 74 disp. att., ed il fascicolo di parte di primo grado.
La costituzione dell’appellante deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione dell’atto di appello, oppure, in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis, entro cinque giorni.
L’appellato, a norma dell’art. 166, si costituisce depositando il proprio fascicolo che deve contenere la comparsa di risposta, la procura alle liti e gli eventuali documenti offerti in comunicazione tra cui necessariamente una copia dell’atto di appello notificato ed il fascicolo di parte di primo grado.
Chiedi un parere per l’appello.
Lascia un commento