“Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404.” (Art. 344 cp.c.)
L’eccezionalità dell’intervento in appello – molto ridotto rispetto alle possibilità di intervento in primo grado – si giustifica con il fatto che l’ingresso di un terzo che non ha partecipato al primo grado di giudizio implica necessariamente la proposizione di una domanda nuova.
Secondo la lettera della disposizione in commento, che non distingue tra 1° e 2° co. dell’art. 404, possono intervenire in appello sia i terzi che sarebbero legittimati a proporre opposizione di terzo ordinaria che i terzi legittimati a proporre opposizione di terzo revocatoria.
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