“Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.
L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.” (Art. 331 c.p.c.)
L’art. 331 c.p.c. enuncia il principio dell’unità soggettiva del processo di impugnazione contro la stessa sentenza: al giudizio di impugnazione devono partecipare necessariamente gli stessi soggetti che hanno partecipato al giudizio del grado precedente, così scongiurando il rischio di una pluralità di impugnazioni.
In sintesi, la motivazione della previsione normativa è la seguente: nessuno è costretto a proporre impugnazione, ma chi lo vuole, non solo deve proporla nello stesso giudizio, ma deve altresì offrire alle altre parti la possibilità di proporla nello stesso giudizio.
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