“Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. […]” (Art. 330 c.p.c.)
Le impugnazioni si propongono per mezzo della notificazione dell’atto di impugnazione che può essere una citazione – per l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo – o un ricorso – per l’appello nelle controversie di lavoro, la cassazione, il regolamento di competenza.
La notificazione va effettuata nel luogo in cui la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto il suo domicilio all’atto della notificazione della sentenza, senza che possa avere alcun rilievo l’elezione di domicilio contenuta nel precetto notificato insieme alla stessa.
Per quanto riguarda la notificazione dell’impugnazione al procuratore costituito la norma è stata integrata dalla L. 18.6.2009, n. 69 con il richiamo alla previsione dell’art. 170: ciò significa che viene ora ritenuto applicabile anche il 2° co. dell’art. 170, con la conseguenza che risulterà valida la notificazione di una sola copia dell’atto di impugnazione anche se nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata quel medesimo difensore rappresentava più parti.
Ove, pur in presenza di un procuratore costituito nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la notificazione sia stata fatta alla parte personalmente, la notifica non è inesistenza ma nulla, e pertanto si sana con il raggiungimento dello scopo, secondo le regole generali in materia di nullità (ossia con la coatituzione in giudizio della parte cui è stata notificata l’impugnazione.
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