“Se, durante la decorrenza del termine di cui all’articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.
Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.
Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.” (Art. 328 c.p.c.)
L’art. 328 c.p.c. disciplina un’ipotesi di interruzione del termine per impugnare, ciò in deroga alla regola secondo la quale i termini per proporre impugnazione sono perentori e non subiscono, di regola, né sospensioni, né interruzioni.
Se uno degli eventi interruttivi previsti dall’art. 299 (morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza) si verifica durante la pendenza del termine per impugnare, vale a dire nella fase del processo successiva alla pubblicazione della sentenza, si deve distinguere a seconda che detta sentenza sia stata o meno regolarmente notificata.
Se la sentenza è stata notificata, e l’evento interruttivo si verifica dopo la notificazione della sentenza, vale a dire durante la decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all’art. 325, si ha l’interruzione di detto termine e un nuovo termine inizia a decorrere dal giorno in cui viene rinnovata la notificazione della sentenza.
Se la sentenza non è stata notificata e l’evento interruttivo si verifica in pendenza del termine lungo, si deve ulteriormente distinguere a seconda che esso si sia verificato prima o dopo che siano passati sei mesi dalla pubblicazione della sentenza: nel primo caso, l’evento interruttivo è irrilevante; nel secondo caso, invece, vale a dire se sono passati più di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, il termine lungo per la proposizione dell’impugnazione è prorogato per tutte le parti di sei mesi che cominciano a decorrere dal giorno dell’evento.
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