“Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza […]” (Art. 327 c.p.c.)
La norma disciplina il c.d. termine lungo per proporre impugnazione.
Esso, prima della modifica ad opera della L. 18.6.2009, n. 69, aveva durata di un anno.
Ora invece è stato ridotto a sei mesi, sempre decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.
La proposizione dell’impugnazione oltre il termine comporta inammissibilità della stessa.
Essendo soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui alla L. 7.10.1969, n. 742 il termine annuale, prima della modifica, veniva ad essere, in realtà, più lungo, ovviamente con l’eccezione delle materie per le quali la sospensione non si applica.
Ora, evidentemente, il termine semestrale potrà anche non subire la sospensione feriale dei termini (che opera dal 1° al 31 agosto).
Il termine lungo di impugnazione decorre dal giorno in cui la sentenza è stata pubblicata a norma dell’art. 133, vale a dire dal giorno in cui la sentenza è depositata nella cancelleria del giudice che l’ha emessa; la decorrenza non dipende dunque da atti di parte.
Le Sezioni Unite si sono ora pronunciate (C., S.U., 18569/2016) affermando che deposito e pubblicazione della sentenza coincidono e che, nel caso in cui tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza stessa di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione proposta nel termine semestrale (c.d. “lungo”), il giudice deve accertare il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria e l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del relativo numero identificativo.
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