Decorrenza dei termini

I termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza […]” (Art. 326 c.p.c.)

I termini per proporre le impugnazioni dell’art. 325 sono perentori.

L’impugnazione proposta dopo la scadenza è inammissibile; l’inammissibilità può essere rilevata d’ufficio dal Giudice.

Ovviamente, per valutare la tempestività dei termini di impugnazione si considerare l’attuale assetto delle notificazioni, derivante dalla pronuncia della Corte Costituzionale che ha scisso i termini per il notificante e per il notificato (Cost. 26.11.2002, n. 477).

La tempestività dell’impugnazione si valuta con riguardo al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario da parte di chi propone l’impugnazione.

In quanto perentori, i termini per l’impugnazione non possono essere né abbreviati né prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.

La notificazione della sentenza è secondo la norma in commento, il momento da cui iniziano a decorrere i termini brevi di impugnazione.

La notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell’art. 285, su istanza della parte che vuole fare decorrere il termine al procuratore costituito (Avvocato) per l’altra parte.

Quando però la controparte è un’amministrazione dello Stato, il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza eseguita presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che l’ha comunicato.

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