“S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395.” (Art. 324 c.p.c.)
L’art. 324 c.p.c. collega la cosa giudicata formale al potere di impugnazione: la sentenza contro la quale non è più possibile esercitare il potere di impugnazione si intende passata in giudicato formale.
Dalla cosa giudicata formale discende il parallelo fenomeno della cosa giudicata sostanziale, secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza ormai incontrovertibile fa stato, a norma dell’art. 2909 c.c., tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa.
I provvedimenti idonei al passaggio in giudicato sono innanzitutto le sentenze, di rito, di merito, definitive e non definitive.
Possono passare in giudicato sia le sentenze di primo che quelle di secondo grado, contro le quali non siano stati proposti i rispettivi mezzi di impugnazione.
Chiedi un parere per l’appello.
Lascia un commento