Esclusione del socio di s.r.l.

L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.” (art. 2473bis c.c.).

La disciplina dell’esclusione del socio lascia intravedere come la volontà del legislatore della riforma del 2003 fosse improntata all’introduzione di accentuati tratti personalistici nella Società a responsabilità limitata. La riforma ha infatti grandemente accresciuto l’autonomia statutaria nei rapporti endosocietari.

Secondo la previsione dell’art. 2473 bis c.c., i soci sono liberi di prevedere, nell’atto costitutivo, specifiche ipotesi di esclusione del socio, per giusta causa.

La causa di esclusione potrà consistere sia in una circostanza oggettiva, sia in una condizione suscettibile di valutazione discrezionale.

Devono comunque essere individuate situazioni che non consentono la prosecuzione della partecipazione del socio alla società, quali gravi violazioni dei doveri sociali o dell’affectio societatis che deve caratterizzare il rapporto tra soci.

La giusta causa di esclusione va valutata in modo specifico, in modo che sia considerata in relazione alla singola organizzazione sociale ed alle sue esigenze.

Non è quindi più la Legge in astratto, bensì l’autonomia privata, a prevedere, per ogni singola società, quali debbano essere i motivi che giustificano l’espulsione del socio. 

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