Perdita di chance nelle gare pubbliche

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 559 del 9 febbraio 2016, chiariva ancora una volta quali fosseroi presupposti per ottenere il risarcimento da perdita di chance nelle aggiudicazioni degli appalti.

In primis il risarcimento è limitato alle ipotesi in cui l’illegittimità dell’atto attribuibile alla P.A. abbia provocato direttamente una lesione della concreta occasione di conseguire un determinato bene o di ottenere un’utilità sperata.

La prova di quanto detto grava sulla parte danneggiata che ha l’onere di  provare l’esistenza di un nesso causale tra l’adozione o l’esecuzione del provvedimento amministrativo illegittimo e la perdita di opportunità, tenuto conto che il danno può essere risarcito solo quando sia collegato alla dimostrazione di un rilevante grado di probabilità – paragonabile alla certezza –  del conseguimento del vantaggio sperato, e non anche quando le chance di ottenere l’utilità perduta restano nel novero della mera possibilità.

Dunque nelle pubbliche gare, il predetto diritto risarcitorio spetta solo se l’impresa illegittimamente pretermessa dall’aggiudicazione illegittima riesca a dimostrare, con il dovuto rigore, che la sua offerta sarebbe stata selezionata in quanto migliore rispetto alle altre e che l’appalto le sarebbe stato aggiudicato.

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