Violazione del diritto d’autore

Il gestore di un esercizio commerciale che mette a disposizione della propria clientela, solo in via accessoria, la connessione a internet wi – fi, senza la previsione di alcuna registrazione non può essere considerato responsabile di alcuna violazione del diritto d’autore commessa dai propri clienti, né gli può essere inibita la prosecuzione della propria attività o imposta la predisposizione di un sistema di registrazione degli utenti.

 

Questo quanto esposto il 16 marzo scorso dall’Avvocato generale della COrte di Giustizia dell’Unione Europea, in relazione ad una causa (C- 484/14) pendente di fronte la Corte di Giustizia, che vedeva contrapposta la Sony Music Entertainment ed un commerciante tedesco, nel cui negozio, un utente della rete procedeva al download pirata di un’opera musicale di cui la Sony Entertainment deteneva i diritti.

 

La questione riguarda principalmente se, nel caso di specie, siano applicabili le limitazioni di responsabilità previste a favore di un prestatore intermediario a fronte di un’attività illecita iniziata da altri, così come previsto dalla Direttiva CE sul Commercio Elettronico (direttiva del 2000 n. 31).

Specificamente essa prevede che il prestatore intermediario di servizi non possa essere considerato responsabile qualora sussistano cumulativamente le seguenti condizioni: il soggetto non deve dare origine alla trasmissione, non deve selezionare il destinatario della trasmissione, né tanto meno deve selezionare né modificare le informazioni trasmesse.

Secondo l’Avvocato generale le condizioni per la limitazione della responsabilità sarebbero soddisfatte nel caso in esame, con la conseguenza che il commerciante non potrà essere considerato responsabile direttamente, né civilmente né sotto ogni altro aspetto, per la violazione del diritto di autore, né sarà soggetto passivo di eventuali pretese risarcitorie presentate dal titolare dei diritti lesi per le spese da quest’ultimo sostenute per la segnalazione della violazione e la richiesta di cessazione dell’illecito

 

Nonostante la direttiva preveda una limitazione di responsabilità a favore del prestatore di servizio di semplice trasporto, la stessa non lo tutelerebbe di fronte un’ingiunzione giudiziale la quale, se adottata dal giudice nazionale, dovrebbe garantire l’effettività e proporzionalità delle misure previste, che siano finalizzate effettivamente a porre fine o prevenire una certa violazione del diritto di esclusiva e non implichino invece alcun obbligo generale di sorveglianza.

Ultimo ma non meno importante, è necessario che le misure stesse siano il risultato di un bilanciamento operato fra i diversi interessi coinvolti ovvero quello di libertà di espressione, d’informazione e d’impresa e dall’altra il diritto di proprietà intellettuale o industriale.

 

Tuttavia, proseguiva l’Avvocato generale, la direttiva osta a qualsiasi ingiunzione nei confronti di un soggetto che gestisce, soltanto in via accessoria rispetto alla propria attività economica principale, una rete Wi-Fi aperta al pubblico, allorché, per conformarsi a essa, il destinatario dell’ingiunzione dovrebbe disattivare la connessione Internet o  proteggerla con una password o  ancora esaminare tutte le comunicazioni trasmesse mediante tale connessione al fine di verificare se l’opera di cui trattasi protetta dal diritto d’autore non sia di nuovo trasmessa illegalmente.

Ne deriva che non è legittimo nemmeno configurare una responsabilità indiretta del negoziante per non aver predisposto un sistema di protezione della propria connessione internet, né vi è alcuna possibilità di ingiungergli l’obbligo di prevedere tale sistema di registrazione.

 

L’onere di prevedere un sistema di registrazione e di preventiva identificazione, con la relativa conservazione dei dati di traffico di ognuno, è da considerarsi troppo gravoso e sproporzionato rispetto all’attività di un gestore del bar o di un analogo esercizio commerciale e contrario a quanto stabilito dal diritto dell’Unione, in merito all’esclusione della possibilità di porre in capo a chi si limita a fornire risorse di connettività qualunque genere di obbligo generale di sorveglianza al fine di prevenire l’utilizzazione illecita di opere musicali e audiovisive.

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