Start up – un caso concreto

La domanda.

Un neo-imprenditore chiedeva consiglio in ordine alla forma sociale (con espresso riferimento alle società di persone e non di capitali) da adottare per avviare la sua attività, riferendo che la sua esigenza era quella di coinvolgere un “socio finanziatore” per ottenere poi ulteriore liquidità tramite un finanziamento bancario, erogato sulla scorta della presenza di tale socio nella compagine societaria, tutelando al tempo stesso il predetto socio. Chiedeva se la società in nome collettivo fosse la soluzione più consona.

La risposta.

La fondamentale caratteristica della società in nome collettivo (s.n.c.) è la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali.
Ciò comporta che tutti i soci siano tenuti, col proprio patrimonio, al pagamento di debiti contratti dalla società.
Per cui, se la futura società avesse dei debiti e non riuscisse a farvi fronte, i creditori potrebbero aggredire i patrimoni dei soci (case, stipendi, ecc…) per l’intero importo del credito.

Una soluzione a ciò, potrebbe essere la costituzione di una società in accomandita semplice (s.a.s.) nella quale i soci si inquadrano in due categorie: vi sono i soci accomandatari che amministrano la società e rispondono col proprio patrimonio dei debiti sociali e vi sono poi i soci accomandanti che non hanno potere gestionale ma conferiscono semplicemente una quota per la costituzione della società e rispondono dei debiti sociali solamente nei limiti di tale quota.

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