Bail-in bancario

Con il recepimento della Direttiva 59/2014/UE denominata “Bank Recovery and Resolution Directive”, disciplinante le Procedure di risoluzione e gestione delle crisi bancarie e degli intermediari finanaziari, dal 1° gennaio 2016 è divenuto ancor più importante scegliere con massimo scrupolo presso quale istituto creditizio riporre i propri risparmi ed effettuare i propri investimenti.

La Direttiva in esame, che ha come scopo primo l’armonizzazione delle diverse modalità di recupero previste degli Stati Membri in caso di default bancario e di evitare che il debito pubblico nazionale cresca in seguito ad operazioni di salvataggio bancario (dati Eurostat hanno evidenziato come a fine 2013 gli aiuti ai sistemi finanziari hanno accresciuto il debito pubblico di quasi 250 miliardi in Germania, di 60 miliardi in Spagna, mentre in Italia il sostegno pubblico è stato pari a circa 4 miliardi), ha infatti introdotto un provvedimento denominato Bail – In, traducibile in “salvataggio dall’interno” o “garanzia interna”.
Quest’ultimo fenomeno, che si contrappone al più diffuso Bail – out consistente nel salvataggio di un’impresa privata, nel caso di specie una banca, da parte dello Stato nazionale con conseguenti ripercussioni negative in capo ai singoli contribuenti, è uno strumento di risoluzione e ristrutturazione bancario attraverso il quale si vorrebbero evitare interruzioni nei servizi essenziali offerti dall’istituto di credito, nonché ripristinare condizioni di sostenibilità economica dalla parte sana della banca liquidando le parti restanti.

In particolare le risorse finanziarie per la stabilizzazione proverrebbero da azionisti e creditori della banca stessa e non da un ente esterno.
L’UE ha individuato chiaramente i soggetti colpiti da un ipotetico Bail – In e li ha ordinati gerarchicamente, prevedendo come chi investa in strumenti finanziari più rischiosi contribuirà per primo alla ricapitalizzazione della banca.
Sosterranno per primi le perdite gli azionisti dell’impresa privata che vedranno fortemente ridotto o addirittura azzerato il valore delle proprie azioni; qualora il contributo di quest’ultimi non fosse sufficiente a risanare il debito interverranno, in ordine e sempre previa escussione della categoria precedente, i detentori di altri titoli di capitale le cui attività potrebbero essere trasformate in azioni per ricapitalizzare la banca o ridotte nel valore, i creditori chirografari, nonché le PMI e persone fisiche titolari di depositi superiori a 100.000 €.

Escluse invece le passività non suscettibili di essere né svalutate né convertite in capitale: in primis non saranno coinvolti nella procedura di salvataggio i correntisti con un patrimonio inferiore a 100.000 €, poiché tutelati dal Sistema di Garanzia dei Depositi previsto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che tende alla tutela del risparmiatore inconsapevole, ovvero di colui che non avendo facile accesso alle informazioni necessarie a verificare lo stato di solidità dei soggetti cui affida il proprio risparmio, difficilmente sarà in grado di tutelarsi da sé (si vedano anche gli artt. 96 e seguenti del D.lgs. n. 385 del 1.19.1993, c.d. T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, riguardanti anch’essi i Sistemi di garanzia dei depositanti).

Altre passività escluse dal Bail – In sono quelle garantite come nel caso dei c.d. covered bonds, ovvero titoli obbligazionari emessi dalle banche caratterizzati da un profilo di rischio molto basso e da un’elevata liquidità, introdotti nel sistema finanziario italiano con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 attuativo dell’art. 7-bis, intitolato delle  Obbligazioni bancarie garantite, della Lg. 130 del 30.04.1999 sulla Cartolarizzazione dei crediti (legge modificata dapprima dal D.lg “Destinazione italia” n. 145/2013 e successivamente D.lg. “Crescita” n. 91/2014.

Si distinguono dalle altre obbligazioni perché possiedono una doppia garanzia a favore del creditore obbligazionista: da una parte vi sarà il patrimonio della banca emittente per adempiere all’obbligazione (“Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri “ ex art. 2740 c. 1 c.c.); dall’altra la segregazione di una parte del patrimonio bancario derivante dalla vendita di tali obbligazioni, unitamente ai proventi derivanti dagli attivi inclusi in tale patrimonio separato dovranno essere destinati alla mera remunerazione e rimborso dei covered bonds: si otterrà così una garanzia ulteriore per gli obbligazionisti inattaccabile da altri creditori.

Non saranno colpite dal Bail – In nemmeno le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela, come nel caso del contenuto di una cassetta di sicurezza o titoli detenuti in conto corrente apposito.

In ultimo esclusi i debiti verso i dipendenti, gli enti previdenziali e il fisco, purché si tratti, negli ultimi due casi, di debiti privilegiati dalla normativa fallimentare.

Per azionisti, obbligazionisti e correntisti non resta che prestare attenzione ad eventuali campanelli di allarme che possano prefigurare un’imminente default bancario: a tal proposito è bene tenere in considerazione i dati raccolti dalle Agenzie di Rating e l’andamento di indici quali il CDS, Credit Default Swap, che rappresenta il premio per assicurarsi contro il Default e il cui accrescersi non preannuncia nulla di buono, o il FTSE banche, cioè l’indice percentuale di andamento dei prezzi dei singoli titoli delle banche quotate rispetto l’indice di riferimento.

Tuttavia l’indice più rilevante è il CET 1 Ratio, acronimo di Common Equity Tier, ovvero Coefficiente di solidità patrimoniale. Questo indice, previsto dal Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria (nel caso specifico Basilea III – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari), mette in rapporto il capitale a disposizione delle banche e le sue attività ponderate per il rischio.
La soglia minima regolamentare del CET 1 è fissata all’8 % per le banche italiane e più alto sarà tale valore, maggiore sarà la solidità della banca.

Distribuire la propria liquidità su diversi conti correnti all’interno di più istituti di credito, sebbene comporti un lieve accrescimento dei costi di gestione per tutti i depositi posseduti, potrebbe evitare di essere implicati nelle procedure di Bail – In.

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