Tra le nuove misure introdotte con il disegno di legge recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, approvato dal Governo in Consiglio dei Ministri il 15 ottobre scorso e convertito in Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), rilevante è la previsione per cui l’imposta RAI verrà pagata, a partire da luglio 2016, con addebito all’interno della fattura di fornitura di energia elettrica.
Per il 2017 si prevede il pagamento dilazionato in dieci rate mensili ognuna di importo pari a 10,00 €, mentre limitatamente al 2016 il primo addebito di importo pari a circa 70,00 € sarà presente sulla bolletta appena successiva al 1° luglio. Questa novità, che si auspica possa arginare il fenomeno di evasione del pagamento del canone (dati ISTAT confermano che la percentuale di evasione ammonta al 27%), presenta aspetti non del tutto univoci che entro la prossima estate dovranno necessariamente essere meglio definiti dall’esecutivo.
Quello che è fin d’ora chiaro è chi siano i soggetti passivi di questa riforma: obbligati al pagamento saranno i residenti di un immobile siano essi proprietari o locatari. Ciò significa che se il proprietario di più immobili conclude un contratto di locazione con terzi, saranno quest’ultimi a dover onorare le spese del canone RAI, in quanto detentori materiali di apparecchi televisivi.
Inoltre chi possiede più di un’utenza elettrica non dovrà pagare una doppia imposta, perché il canone pagato per le televisioni detenute nel proprio luogo di residenza o dimora varrà anche per le seconde case. Esenti dal pagamento del canone sono in primis gli over 75 con un reddito inferiore agli 8.000,00 € annui, purché non conviventi con ulteriori persone fisiche titolari di reddito, ad esclusione della moglie; chi ha ceduto a terzi ogni apparecchio radiotelevisivo ancorché dia menzione delle generalità e dell’indirizzo del nuovo possessore; coloro che grazie ad un’autocertificazione con validità annuale (rilasciata secondo le modalità previste dal d.p.r. del 28 dicembre 2000 n. 445) vinceranno la presunzione secondo la quale tutti i cittadini con un contratto di fornitura elettrica sono considerabili possessori di apparecchi radiotelevisivi. Perciò l’onere di prova contraria circa il possesso di Tv è in capo al cittadino che in caso di autocertificazione mendace, incorrerà nel reato di falsa dichiarazione con conseguenze penali (art. 76 supra cit. d.p.r. n. 445) oltreché civili.
I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei privati saranno svolti dall’Autorità per l’energia e il gas attraverso una nuova banca dati chiamata “Sistema informativo integrato”, operativa a partire dal mese di giugno, che avrà anche il compito di segnalare eventuali mancati pagamenti all’Agenzia delle Entrate, pena una multa a suo carico di 30,00 € per ogni omissione.
L’imposta sarà dovuta una sola volta a prescindere dal numero di apparecchi in posseduti da ogni nucleo famigliare ed includerà ogni apparecchio detenuto ed utilizzato sia dal titolare che da ogni altro membro risultante dallo stato di famiglia.
La legge di stabilità prevede che le morosità saranno colpite con una multa pari a 500,00 €, ovvero cinque volte il valore dell’imposta (il canone infatti scenderà dagli attuali 113,50 € ai 100,00 €).
Sulla possibile richiesta di arretrati per coloro che ad oggi non hanno adempiuto all’onere di pagamento è bene dire che sebbene il legislatore abbia previsto all’art. 2948 c.c. primo comma n. 4 la prescrizione quinquennale per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno, la Giurisprudenza ormai da anni prefigura il canone non più come tassa collegata alla fruizione del servizio o alla visione di uno specifico canale, ma come imposta dovuta anche per la detenzione di apparecchi atti alla ricezione di programmi via cavo o provenienti dall’estero (sentenza della Corte Costituzionale n. 284 del 26 giugno 2002).
Da ciò deriva che il canone avrà prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e che l’utente dovrà pagare quanto non corrisposto non oltre i dieci anni anteriori. In chiusura il canone sarà dovuto da chi detenga apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla quantità e qualità di tale utilizzo come previsto già in passato dall’art. 1 c. 1 del R.D. 21 febbraio 1938 n. 246 riguardante la Disciplina degli abbonamenti e radioaudizioni.
Ciò significa che, come specificato di recente il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni sono assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dell’antenna radiotelevisiva.
I PC, anche collegati in rete, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non saranno assoggettabili a canone così come non saranno passibili di imposta i detentori di meri apparecchi radiofonici in ambito familiare, ai sensi dell’art. 24 n. 14 L. 27 dicembre 1997 n. 449 (“sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purché collocati esclusivamente presso abitazioni private“).
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore come il televisore, rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso, come nel caso in cui lo si adibisca esclusivamente alla visione di DVD o come monitor per video-games.
La Legge di Stabilità non è intervenuta sulla disciplina del pagamento del canone speciale, ovvero quello che compete ai locali aperti al pubblico, salvo per quanto riguarda l’abolizione della possibilità di disdetta del canone attraverso il suggellamento dell’apparecchio televisivo che ha riguardato abbonati privati tanto quanto quelli speciali.
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