Esecuzione degli obblighi di fare

La Legge 18.6.2009, n. 69 introduceva l’art. 614 bis c.p.c., che stabilisce una misura di coercizione indiretta per l’adempimento delle obbligazioni di facere infungibili e per quelle di non fare.

Secondo tale norma, “il giudice, con il provvedimento di condanna, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa – su richiesta di parte – la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento“.

Questo istituto è un rimedio che ricalca l’istituto dell’astreinte, di origine francese ma presente anche nell’ordinamento tedesco, che consiste nella previsione di ciò che potrebbe essere definita una “penale per l’inadempimento” o per il ritardato adempimento a fronte di una pronuncia di condanna.

Tale istituto, che consiste nella previsione di una condanna in futuro, mira ad ottenere l’esecuzione spontanea della condanna.

La norma completa gli strumenti predisposi dalla legge per l’attuazione in via coattiva dei diritti.

Infatti, fino all’entrata in vigore dell’art 614 bis c.c., il sistema dei processi esecutivi non presentava alcun rimedio di carattere generale per l’attuazione delle obbligazioni di fare aventi carattere infungibile, situazioni per le quali non rimaneva altra soluzione che ripiegare sul risarcimento del danno per equivalente, a fronte dell’impossibilità di ottenere l’esecuzione in forma specifica.

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