"Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali." (Art. 2585 c.c.)
Il brevetto è uno strumento di tutela delle invenzioni. Allo stesso tempo, però, è anche suscettibile di costituire utilità economica, attraverso lo sfruttamento dello stesso.
In alternativa rispetto alla commercializzazione diretta dell'invenzione brevettata, è infatti possibile:
- vendere il brevetto;
- cederne l'usufrutto;
- concederlo in licenza;
- stipulare contratti con altre imprese che sono titolari di beni complementari rispetto all'oggetto del brevetto;
- concedere in pegno il brevetto.
- licenza esclusiva: un solo licenziatario ha il diritto di utilizzare l'invenzione brevettata, la quale non può essere usata neppure dal proprietario del brevetto;
- licenza unica: un solo licenziatario ha il diritto di utilizzare l'invenzione brevettata, la quale tuttavia può essere usata anche dal proprietario del brevetto;
- licenza non esclusiva: diversi licenziatari (solitamente in zone diverse) hanno il diritto di utilizzare l'invenzione brevettata, la quale tuttavia può essere usata anche dal proprietario del brevetto.

