La Società Europea

La Società Europea è un tipo di società per azioni, caratterizzata dall’internazionalità dei suoi interessi a livello Europeo. Tale persona giuridica è disciplinata dal Regolamento CE 2157/01.

L’art. 1 di tale norma comunitaria prevede che:

  • Nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di società per azioni europea (Società europea, in seguito denominata “SE”), nell’osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.
  • La SE è una società il cui capitale è diviso in azioni, Ciascun azionista risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto.
  • La SE ha personalità giuridica.
  • Il coinvolgimento dei lavoratori in una SE è disciplinato dalle disposizioni contenute nella direttiva 2001/86/CE.


Per quanto concerne gli enti che operano nel panorama giuridico italiano, il regolamento prevede che possano costituire Società Europea, solamente le Società per Azioni, qualora effettuino una fusione con una società operante secondo il diritto di un diverso Stato membro o se abbiano “da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro

Diversamente, le società a responsabilità limitata possono promuovere la costituzione di una Società Europea Holding se hanno “da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro Stato membro”.

Il capitale sociale di una SE deve essere di almeno € 120.000, salvo più elevata prescrizione imposta dalla normativa di uno Stato in cui la stessa operi.

Prima della creazione di una Società Europea, gli amministratori e i rappresentanti dei lavoratori devono convenire sulle modalità di informazione e consultazione dei lavoratori, come previsto dalla Direttiva 2001/86/CE.

In sintesi, la normativa sulla Società Europea offre:

  1. un modo più semplice di gestire affari in caso di presenza in più di uno Stato Europeo;
  2. una maggior mobilità nel mercato unico Europeo;
  3. un modello per integrare lavoratori di più Stati nello svolgimento dell’attività sociale;

Sono previste due modalità di gestione della Società Europea:

  • un sistema dualistico, che prevede un organo di direzione ed un organo di vigilanza (l’assemblea generale nomina l’organo di vigilanza che, a sua volta, nomina (e revoca) l’organo di direzione);
  • un sistema monistico, che prevede un solo organo di amministrazione nominato dall’’assemblea generale e che ha la responsabilità della gestione della SE.

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