I contratti internazionali sono quelli che coinvolgono soggetti di nazionalità differenti e, solitamente, devono essere eseguiti in nazioni differenti.
Nella predisposizione di contratti con profili di internazionalità, vi sono una serie di accorgimenti da adottare tanto in ordine alla fase precontrattuale, quanto alla stipula del contratto o agreement vero e proprio.
È necessario partire dal presupposto che tali contratti sono caratterizzati dall’incontro di culture (giuridiche) differenti, da problematiche linguistiche, dall’incertezza relativa alla giurisdizione, alla Legge applicabile e al foro competente.
Difatti, se in Italia, la materia è disciplinata dal diritto internazionale privato (L. 218/95), non è detto che, nel momento in cui una eventuale azione giudiziaria fosse intrapresa davanti a giurisdizioni straniere, le valutazioni in ordine al diritto applicabile possano essere le stesse che effettuerebbe un Giudice Italiano, fatte salve le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, ma solo tra gli stati che le hanno ratificate.
Per rimediare alle problematiche linguistiche, le soluzioni possono essere quelle di prevedere ab origine un contratto bilingue o, come spesso avviene, redigerlo in Inglese.
Per ovviare a possibili incertezze è opportuno prevedere, all’interno del contratto, una clausola specifica relativa alla Legge applicabile, alla giurisdizione, al foro competente. Si può anche prevedere una clausola arbitrale, magari scegliendo un arbitrato amministrato.
Sempre per favorire la certezza delle conseguenze del contratto, è bene inserire una serie dettagliata di clausole relative alle “patologie” del contratto (inadempimento, ritardo, penali, risoluzione, ecc…).
Fondamentale, prima di concludere un contratto internazionale, è la valutazione relativa alla conformità all’Ordine Pubblico all’interno del paese nel quale sarà eseguito, in tutto o in parte, il contratto medesimo.
Per quanto riguarda la tutela precontrattuale, relativa all’affidamento durante le trattative ed alla riservatezza delle informazioni condivise, vi sono una serie di accordi che possono venir formalizzati nelle c.d. “Lettere d’intenti” o “memorandum of understanding“, la cui funzione è quella di “gettare un ponte” tra differenti culture giuridiche ed instaurare un rapporto di fiducia e certezza dei diritti e doveri delle parti nella fase che precede il closing del contratto.
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