Negoziazione assistita

Questo istituto, introdotto dal D.L. 132/14, è finalizzato a risolvere “in via amichevole” una controversia civile: si tratta, quindi, di uno strumento di alternative dispute resolution – ADR.

La procedura di negoziazione assistita si articola nei seguenti passaggi:

  1. invito alla controparte per la sottoscrizione di un accordo chiamato convenzione di negoziazione;
  2. sottoscrizione della convenzione di negoziazione, mediante la quale le parti convengono di “cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati“;
  3. attività di negoziazione che può portare al raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

La negoziazione assistita è obbligatoria:

  • per chi voglia esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  • per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 €, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.

Negli altri casi è facoltativa.

Tuttavia, qualora si ricevesse un invito a stipulare una convenzione di negoziazione è bene ricordare che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della valutazioni sulla responsabilità per lite temeraria e della valutazione sulla provvisoria esecutività di provvedimenti ingiuntivi.

La disciplina della negoziazione assistita non trova applicazione:

  • nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
  • nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
  • nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
  • nei procedimenti in camera di consiglio;
  • nell’azione civile esercitata nel processo penale.

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