Questo istituto, introdotto dal D.L. 132/14, è finalizzato a risolvere "in via amichevole" una controversia civile: si tratta, quindi, di uno strumento di alternative dispute resolution – ADR.
La procedura di negoziazione assistita si articola nei seguenti passaggi:
- invito alla controparte per la sottoscrizione di un accordo chiamato convenzione di negoziazione;
- sottoscrizione della convenzione di negoziazione, mediante la quale le parti convengono di "cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati";
- attività di negoziazione che può portare al raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
- per chi voglia esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 €, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.
- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- nei procedimenti in camera di consiglio;
- nell’azione civile esercitata nel processo penale.

