Impugnazione delle sanzioni della Polstrada

Nei procedimenti di impugnazione delle sanzioni irrogate dalla Polizia Stradale, il legittimato passivo, ossia colui il quale deve essere chiamato in giudizio, è il Ministero dell’Interno.

Il ricorrente ha l’onere di indicare nel ricorso la giusta controparte a pena di nullità dell’atto introduttivo.
A nulla rileva che la notificazione dell’opposizione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza sia stata effettuata a cura della cancelleria. L’art. 101 c.p.c. prevede che “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”.
La violazione di tale norma comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio.

In tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n. 4154 del 22 aprile 2010, di seguito riportata.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. S.G. – Presidente

Dott. P.S. – Consigliere

Dott. P.I. – Consigliere

Dott. D.P. – Consigliere

Dott. D.C. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34342/2006 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in R., VIA D. 37, presso il Sig. S.B., rappresentato e difeso dall’avvocato D.O., giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PALERMO, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 238/2005 del GIUDICE DI PACE di LERCARA FRIDDI, del 29/9/05, depositata il 12/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. C.D. E’ presente il P.G. in persona del Dott. P.P.

Svolgimento del processo

che il Sig. P.S. propose ricorso, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., avverso verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di Palermo;

che l’adito Giudice di pace di Lercara Friddi, instaurato il contraddittorio con la Prefettura di Palermo, ha respinto il ricorso;

che l’opponente ha proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.

Motivi della decisione

che l’impugnata sentenza va annullata indipendentemente dai motivi di ricorso, in quanto il giudizio di merito – nel quale la questione non è stata rilevata dal giudice nè eccepita dalla parte allora resistente e non ha, quindi, formato oggetto di trattazione e decisione – è stato ab origine invalidamente promosso nei confronti della Prefettura di Palermo, priva di legittimazione passiva;

che se è vero, infatti, che, in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, può essere proposto ricorso giurisdizionale già avverso il verbale di accertamento, non è, tuttavia, men vero che, in tal caso, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i Corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i Corpi statuali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione, e in particolare: per la Polizia Municipale, il Comune in persona del Sindaco; per i Carabinieri, il Ministero della Difesa ed, in alternativa, il Ministero dell’Interno, al quale l’art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi Ministri; per la Polizia Stradale, il medesimo Ministero dell’Interno, ecc. (e pluribus, Cass. 1.4.04 n. 6364, 4.4.01 n. 4928, 3.12.01 n. 15245, 15.11.01 n. 14319); che pertanto nel caso in esame, relativo a verbale redatto dalla Polizia Stradale, doveva essere evocato in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, e non la Prefettura di Palermo;

che detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che sulla stessa non siasi precedentemente formato il giudicato, come non s’è formato appunto nella specie, onde resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte ed, in caso affermativo, in quali termini (e pluribus, recentemente, Cass. 22.12.03 n. 19625, 14.3.02 n. 3756, 25.5.01 n. 226 SS.UU., 26.1.01 n. 1114, 21.3.00 n. 3299, 30.1.98 n. 944, 14.10.97 n. 10022);

che l’errore nell’identificazione del soggetto passivo doveva essere rilevato d’ufficio dal giudice di primo grado, in sede d’ordinario dovuto controllo, in limine litis, della regolare costituzione del contraddittorio; che la violazione dell’art. 101 c.p.c., comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull’impugnata sentenza;

che nella specie neppure ricorrono possibili ipotesi di sanatoria del vizio originario di costituzione del contraddittorio quali ravvisati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella recente sentenza 14.2.06 n. 3117: il giudice a quo non ha, infatti, ravvisato l’irregolarità e non ha disposto la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo al legittimo contraddittore; nel giudizio di merito l’Amministrazione non si è costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, unica abilitata a difenderla ed a determinare la sanatoria dell’irregolarità omettendo di sollevare contestazioni al riguardo;

neppure nella presente fase di legittimità l’Avvocatura si è costituita con il medesimo effetto; che il giudizio di merito è, dunque, nullo, secondo la recente giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 6.10.06 n. 21624), per mancata costituzione del contraddittorio, e ciò implica la nullità della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice a quo, il quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, ed, in particolare, disporre la notificazione del ricorso al competente Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

che sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia al Giudice di pace di Lercara Friddi e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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