Per poter procedere all'esecuzione forzata, ossia al soddisfacimento in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore, è necessario disporre di un titolo esecutivo, per un diritto certo, liquido ed esigibile.
L'art. 474 c.p.c. elenca i titoli esecutivi che sono:
- le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

