Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive

Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e dal numero 4 del secondo comma dell’articolo 279, l’appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinnanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l’appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.
” (Art. 340 cp.c.)

La norma in commento prevede e disciplina la possibilità di scelta, in capo alla parte soccombente, tra la proposizione dell’appello immediato, nei consueti termini di decadenza e la formulazione della riserva di impugnazione contro le sentenze non definitive.

Nel caso in cui sia fatta la riserva l’appello può essere proposto: a) unitamente all’appello contro la sentenza che definisce il giudizio oppure b) unitamente all’appello proposto, anche da una parte diversa, contro un’altra sentenza non definitiva.

Sono sentenze non definitive quelle previste:

  • dall’art. 278, 1° co., vale a dire le sentenze di condanna generica alla prestazione, con le quali viene accertata solo l’esistenza del diritto mentre con contestuale e separata ordinanza viene disposto che il processo prosegua per la determinazione del quantum; in questo caso, se il giudice riservasse la liquidazione ad un separato giudizio, la sentenza dovrebbe ritenersi definitiva;
  • dall’art. 278, 2° co., vale a dire le sentenze che oltre alla condanna generica alla prestazione contengono anche la condanna ad una provvisionale (ammissibile solo su domanda tempestivamente formulata), nei limiti della quantità per cui il giudice ritiene raggiunta la prova; anche in questo caso la sentenza è non definitiva se emessa contestualmente ad una separata ordinanza che dispone per la prosecuzione del giudizio;
  • dall’art. 279, 2° co., n. 4, vale a dire le sentenze con le quali vengono decise, senza definire il giudizio, le questioni relative alla giurisdizione, alla competenza, le questioni preliminari di merito o pregiudiziali relative al processo; anche in questo caso, con separata ordinanza, il giudice dà i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa;
  • dall’art. 277, 2° co., quando il collegio (o il giudice monocratico) cui la causa sia stata rimessa per la decisione, decide di limitare la stessa ad alcune delle domande proposte, se riconosce che per esse soltanto non è necessaria un’ulteriore istruzione, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per le altre.

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