Provvedimenti sulla querela di falso

Se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.” (Art. 355 cp.c.)

La querela di falso può essere proposta incidentalmente nel corso del giudizio d’appello con citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale; alla proposizione deve fare necessariamente seguito l’interpello della parte che ha prodotto il documento, al fine di domandargli se intende valersene in giudizio.

Se la querela di falso è proposta davanti alla Corte d’Appello, questa, quando ritiene che il documento impugnato sia rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale devono riassumere la causa di falso davanti al Tribunale, giudice esclusivamente competente ai sensi dell’art. 9, 2° co. c.p.c.

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