Modo e termine dell’appello incidentale

L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’articolo 166.
Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa.
” (Art. 343 cp.c.)

Nell’ipotesi di soccombenza reciproca, l’appellato che sia rimasto soccombente su una parte o su un capo di sentenza diverso da quello impugnato dall’appellante con l’atto di appello deve, se intende anch’egli proporre impugnazione, utilizzare l’appello incidentale.

Normalmente l’appello incidentale investe il giudice di secondo grado di una domanda che ha costituito oggetto di una pronuncia, di rito o di merito, nella sentenza di primo grado.

L’interesse a proporre l’appello incidentale sorge in presenza di soccombenza reciproca.

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