La Proprietà Industriale

Considerata la necessità di definire la regolamentazione attuativa del D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, delineando la disciplina di alcuni degli articoli in esso contenuti (artt. 147, 149, 151, 184, 195, 199, 212, 224) secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti amministrativa è stato varato, dal Ministero dello Sviluppo economico, il Decreto n. 33 del 13 gennaio 2010, meglio conosciuto come Regolamento di attuazione del codice di proprietà industriale.

Questo costituisce uno step fondamentale per facilitare le procedure previste per l’ottenimento e la gestione dei titoli di proprietà industriale e ha il merito di aver reso più agevole l’accesso agli strumenti per adempiere alle pratiche amministrative per la tutela dei diritti di privativa e disciplinato dettagliatamente la disciplina concernente il procedimento di opposizione agli stessi.

Specificamente si prevede all’art. 2 del decreto la possibilità di introdurre le istanze di registrazione di marchio e brevetti, nonché gli atti di opposizione agli stessi telematicamente e non più solo tramite la presentazione di richiesta cartacee, comunque ancora prescritta all’art. 1 del regolamento;

La procedura oppositiva alla registrazione o concessione di un marchio o brevetto in conflitto con altri o illegittimamente registrato o concesso, ai sensi dell’art. 56 predetto Decreto, non potrà durare più di due anni decorrenti a far data dal deposito della domanda di opposizione stessa: dunque termini certi che vadano a sostituire quelli troppo lati tipici del procedimento giurisdizionale ordinario, nelle cui maglie fino ad allora veniva ricondotto il suddetto procedimento di opposizione.

Altra novità relativamente ai soli marchi è la possibilità di limitare la domanda di registrazione ad un solo marchio nonostante si sia titolari di più segni distintivi, o diversamente la possibilità di suddividere un’unica domanda di marchio in più domande parziarie, indicando conseguentemente quali saranno le classi merceologiche per le quali si sono formulate le relative domande parziali.

Importante anche la previsione che introduce l’obbligo, nel caso in cui si intenda procedere alla registrazione come marchio di un ritratto altrui o un nome altrui notorio, di ottenere dal titolare degli stessi il consenso all’utilizzo e alla registrazione e ciò al fine di meglio tutelare i diritti personalissimi dell’individuo (ad es. il diritto al nome, art. 6 c.c.).

Per quanto concerne la disciplina del marchio internazionale designanti l’Italia è previsto che l’UIBM invii all’Organizzazione mondiale della Proprietà industriale una notifica di rifiuto provvisorio alla registrazione internazionale, specificandone i motivi: a far data da quel momento decorre il termine per la presentazione di eventuali deduzioni da parte dell’istante.

In chiusura la procedura porterà alternativamente a uno dei due esiti: l’UIBM notificherà al richiedente il ritiro del rifiuto provvisorio alla registrazione se ritiene che ricorrono le condizioni per la protezione del marchio in Italia, oppure notificherà il rifiuto definitivo, se ritiene che il marchio non sia registrabile in Italia e il provvedimento di conferma del rifiuto, comunicato al titolare della registrazione internazionale, sia divenuto inoppugnabile per decorrenza dei termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento.

Se il rifiuto poi riguarda solo dei singoli prodotti o servizi, il provvedimento dovrà specificare per quali servizi o prodotti non si potrà procedere alla registrazione.

Per quanto concerne i brevetti invece, la novità più rilevante è disciplinata all’art. 21 comma 3 e riguarda i requisiti che deve contenere la domanda di brevetto per essere acquisita;  in particolare l’indicazione del campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento, lo stato della tecnica preesistente che sia utile alla comprensione dell’invenzione e all’effettuazione della ricerca per far sì che ognuno comprenda il problema tecnico e la relativa soluzione introdotta, la descrizione di eventuali disegni, la descrizione di almeno un modo di attuazione dell’invenzione stessa e di come questa possa essere utilizzata in ambito industriale.

Tuttavia soltanto sei mesi dopo la pubblicazione del Regolamento di attuazione, precisamente il 13 agosto 2010, è stato varato il D. Lg. n. 131 modificativo del Codice di Proprietà Industriale che, successivamente alla sua entrata in vigore il 02 settembre 2010, rendeva il suddetto Regolamento ormai obsoleto e che nuovamente modificava o integrava parti del Codice stesso già riviste dal Regolamento.

Ad oggi il Codice di Proprietà Industriale è stato recentemente aggiornato e coordinato con le modifiche apportate dalla Lg. 29 luglio 2015 n. 115 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea e la successiva Lg. 94 del 1° dicembre 2015 relativa alle disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e commerciale.

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