Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.” (Art. 346 cp.c.)

È opinione comune e condivisa in dottrina quella secondo cui in appello opera un effetto devolutivo limitato a specifiche censure che possono (e devono, se si vuole evitare il fenomeno dell’acquiescenza) essere avanzate dalle parti.

La disposizione in commento costituisce un’applicazione rigorosa del principio della domanda che fa sì che ciascuna domanda e ciascuna eccezione già proposta in primo grado e non accolta, o anche solo non esaminata, debba essere espressamente riproposta in appello se si vuole che divenga oggetto della cognizione del giudice di secondo grado.

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