Clausole vessatorie nei contratti internazionali

Anche nei contratti tra imprese, la Legge Italiana prevede una forma di tutela contro le clausole vessatorie per il contraente che sottoscrive un modulo o formulario predisposto dall’altro contraente.

L’esempio tipico è quello dei moduli d’ordine predisposti dal fornitore, che richiamano le condizioni generali di contratto.

L’art. 1341 c.c. II comma prevede:
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.”

Conseguentemente, anche nei contratti tra imprese, le clausole vessatorie (tra cui anche quelle relative alla giurisdizione e alla Legge applicabile) debbono essere approvate specificamente, solitamente con la c.d. “doppia sottoscrizione“.

Questa tutela, tuttavia non pare applicabile ai contratti internazionali conclusi tra contraenti in diversi paesi.

Le norme che regolano i contratti internazionali (tra cui la Convenzione di Vienna del 1980 e il Reg. CE 593/08), prevedono che “un contratto concluso tra persone che si trovano in paesi differenti è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne regola la sostanza o della legge del paese in cui si trova una delle parti al momento della conclusione o della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento“.

Risulterebbe quindi sufficiente che la legge della parte estera preveda requisiti di forma meno rigidi rispetto a quella Italiana, per escludere l’applicabilità dell’art. 1341 II comma c.c. (doppia sottoscrizione) ad un contratto internazionale.

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