
IL DDL “Semplificazioni”, definitivamente approvato in data 26.112025, ma non ancora pubblicato, è intervenuto sul profilo più critico delle successioni necessarie, cioè sulla circostanza che, a seguito della morte del donante, il legittimario leso possa ottenere non solo la riduzione della donazione bensì anche la restituzione del bene da chi lo ha acquistato dal donatario.
L’intervento legislativo è stato encomiato dal mondo giuridico (e non solo), il quale lo ha accolto con grande favore. Lo scopo perseguito dal Legislatore, infatti, è quello di agevolare la circolazione dei beni e diritti con provenienza donativa e successoria nonché l’accesso al credito. Si vuole, quindi, evitare il rischio che l’azione di riduzione vittoriosamente esperita si estenda anche sul piano reale andando a travolgere acquisti successivi, caratterizzando incertezza e rallentamento nel traffico giuridico, invero la nuova disciplina non sarà estesa solamente ai beni immobili bensì anche ai beni mobili (iscritti e non).
Oggetto di intervento sono gli artt. 561, 562 e 563 c.c., nonché l’art. 2652 c.c..
L’art. 561 c.c, rubricato “Restituzione degli immobili”, viene riformulato disponendo che, anche in caso di riduzione della donazione, i gravami imposti al donatario restano efficaci.
La norma, inoltre, conferma il diritto del legittimario ad un valore, calcolato ai sensi dell’art. 556 c.c., con la previsione che ove il valore del bene restituito sia diminuito dalla presenza di pesi imposti dal donatario, questi dovrà corrispondere un conguaglio in denaro.
Il nuovo art. 562 c.c., stabilisce che ove il donatario sia chiamato a compensare in denaro il legittimario risulti, in tutto o in parte, insolvente, l’avente causa a titolo gratuito del donatario sarà tenuto a compensare in denaro il legittimario nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Tuttavia, se risulta infruttuosa la garanzia dell’avente causa a titolo gratuito dal donatario allora il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria.
L’art. 563 c.c., viene riformato prevedendo che l’azione di restituzione non possa più essere esercitata nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso che abbiano debitamente trascritto il proprio atto di acquisto, i quali non saranno più esposti al rischio di evinzione.
L’art 2562 c.c., nella futura nuova formulazione, ridurrà da dieci anni a tre anni il termine dato al legittimario per trascrivere fruttuosamente la domanda di riduzione e prevalere sui terzi aventi causa dall’erede o dal legatario. L’azione di riduzione, quindi, è opponibile a coloro che acquistano diritti dal donatario con atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione.
Il legittimario leso conserva, quindi, l’azione di riduzione contro il donatario, con una tutela che dal piano reale si sposta a quello obbligatorio – patrimoniale, caratterizzandosi quale indennizzo economico.

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