Sinistri stradali

In ambito assicurativo si utilizza il parametro del concorso di colpa per stabilire chi – in caso di incidente – deve risarcire i danni provocati. È il conducente che ha provocato il sinistro, infatti, a doversi fare carico dei danni.

Di conseguenza, quando il concorso di colpa è al 50% – quindi entrambi i conducenti hanno contribuito in egual modo al verificarsi dell’incidente – ciascuna delle parti coinvolte deve rimborsare i veicoli danneggiati nella percentuale del 50%.

Naturalmente non è il conducente a pagare direttamente, ma la sua assicurazione: ad essere più precisi, dal 1° gennaio 2017 è stato introdotto lo strumento dell’indennizzo diretto, con il quale è possibile chiedere direttamente il risarcimento del danno alla propria compagnia assicurativa (questa poi si rivarrà su quella del conducente che ha provocato l’incidente.

Qualora nell’incidente sia rimasta coinvolta più di una vettura, ad esempio nel caso di un tamponamento a catena, bisognerà rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa che tutela il responsabile del sinistro.

E se, chi ha causato l’incidente, guidava senza assicurazione? In un caso simile la richiesta di risarcimento del danno va indirizzata al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Come si calcola il risarcimento?

Per capire come calcolare il risarcimento del danno provocato da un incidente stradale, è importante sapere che questo può essere di diversa natura, e vanno risarciti sia i danni provocati al mezzo (danno materiale) che quelli alla persona:

  • danno materialecomprende tutte le spese necessarie per la riparazione del veicolo danneggiato
  • danno alla persona composto dal danno biologico permanente: ovvero ogni lesione provocata dall’incidente viene quantificata e risarcita, utilizzando le tabelle apposite (attualmente non sono ancora disponibili quelle nazionali, quindi si utilizzano quelle del Tribunale di Milano) che verte su due fattori: la percentuale del danno biologico (più è alta e maggiore sarà il risarcimento) e l’età dell’interessato (più è alta e minore sarà il risarcimento).

Abbiamo poi un ulteriore tipo di danno risarcibile, ovvero l’invalidità temporanea che a sua volta può essere assoluta (quando la persona è rimasta a letto) o parziale, con quest’ultima riconosciuta nella percentuale del 75%, 50% o 25% (come ut supra anche in questo caso più la percentuale è alta e maggiore sarà l’importo del risarcimento.

Altro aspetto: chi esegue il calcolo del risarcimento?

L’assicurazione nel quantificare il danno si rivolge ad un perito di fiducia, il quale una volta presi in considerazione tutte le conseguenze dell’incidente stradale redige una perizia con l’importo da risarcire.

Solitamente per il risarcimento del danno provocato all’automobile vengono prese in considerazione le fatture sostenute per la riparazione del danno, o anche il preventivo fatto dal carrozziere di fiducia.
Anche per i danni provocati alla persona l’assicurazione incarica un fiduciario, che avrà il compito di valutare tutte le lesioni. È la vittima dell’incidente comunque a dover presentare il certificato del pronto soccorso, più tutti i certificati rilasciati al termine delle altre visite mediche sostenute a causa del sinistro.

Va da sé che allorquando la definizione stragiudiziale del sinistro non soddisfi le richieste del soggetto leso, è facoltà dell’interessato rivolgersi ad un avvocato il quale darà avvio all’iter giuridico più consono all’ottenimento del giusto indennizzo facendo causa all’assicurazione.

Si badi bene però: prima di poter avviare formalmente la causa (citando in giudizio l’assicurazione) si dovrà, a questo punto rivolgendosi a un avvocato invitare, ancora una volta a mezzo di lettera raccomandata, l’assicurazione a stipulare la cosiddetta convenzione di negoziazione assistita. La convenzione di negoziazione assistita è una sorta di contratto con il quale le parti (il danneggiato e l’assicurazione) indicano i loro rispettivi rappresentanti (di norma gli avvocati) i quali instaureranno tra loro dei contatti, senza nessuna particolare formalità, volti alla definizione bonaria (cioè concordata) della questione risarcitoria cercando il raggiungimento di un’intesa che possa dirsi soddisfacente per entrambe le parti.

La partecipazione alla stipula della convenzione di negoziazione assistita non è obbligatoria: l’assicurazione potrebbe, infatti, rifiutarsi di aderire all’invito che le è stato rivolto.

A questo punto, decorso il termine di trenta giorni dall’invito formulato senza che vi sia stato riscontro (o subito, in caso di riscontro negativo) si potrà procedere a citare in giudizio la compagnia di assicurazione per richiedere al giudice che quest’ultima sia condannata al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese sostenute per la causa.

La causa si avvia mediante notificazione di atto di citazione il quale dovrà essere redatto secondo tutta una serie di requisiti previsti dalla legge, atto con il quale si chiama in giudizio la compagnia responsabile (e in alcuni casi anche il proprietario dell’altro autoveicolo coinvolto nel sinistro).

Cosa succede nel caso il veicolo che causa il sinistro non sia assicurato?