Decreto ingiuntivo

Per il recupero dei crediti giudiziale, la Legge prevede, al di là dell’instaurazione di un giudizio ordinario, anche la possibilità di usufruire di un procedimento speciale, il così detto procedimento monitorio per l’emissione di decreto ingiuntivo.

Tale procedimento ha natura sommaria ed è più celere di un giudizio ordinario.

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro, il Giudice competente può pronunciare ingiunzione di pagamento, se il credito è fondato su prova scritta.

Il decreto potrà essere immediatamente esecutivo se:

  • il credito è fondato su prova scritta di particolare rilevanza;
  • vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
  • vi è un riconoscimento del debito da parte del debitore.

Con il decreto ingiuntivo, sarà possibile procedere all’esecuzione forzata con il pignoramento presso il debitore, presso terzi (datore di lavoro o banca del debitore) oppure con il pignoramento immobiliare (per gli importi più elevati).