Secondo i dati diffusi dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), sono quasi 4 milioni i veicoli circolanti sul territorio nazionale privi di assicurazione RC auto, pari al pari all’8,7% dell’intero parco auto che ogni giorno circola sulle strade.
Nel caso, dunque, di incidente con un veicolo privo della copertura assicurativa si possono aprire due scenari:
- nel caso in cui la nostra polizza sia una Kasko o abbia una garanzia Collisione non sorgono questioni trattandosi la prima di una polizza in cui l’assicuratore si impegna a indennizzare l’assicurato per i cosiddetti “guasti accidentali”, ossia i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato; e nel secondo caso la garanzia collisione assicura l’auto per tutti i danni derivanti da collisione con un altro (in entrambi i casi è fondamentale che il veicolo con cui abbiamo avuto lo scontro venga identificato, segnandosi il numero di targa).
- ove invece l’assicurato non abbia una polizza Kasko o collisione il danneggiato deve adire il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che ha il preciso compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato (vedi paragrafo “tipologie di sinistri”).
Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato, la richiesta di risarcimento deve essere inviata alla compagnia assicuratrice che gestisce la procedura all’interno della regione nella quale è avvenuto l’incidente.
Il Fondo, istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), operativo dal 12 giugno 1971, è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap con l’assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap, dell’IVASS, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.
La liquidazione dei danni ai sensi dell’art. 286 del D.lgs. 209/2005 è effettuata a cura delle Imprese Designate dall’IVASS con provvedimento valido per un triennio (il provvedimento in vigore dal 1° luglio 2015 è il n. 32 del 19 maggio 2015 e l’intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2017 € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro).
Tipologie di sinistri
- Ipotesi A – veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
- Ipotesi B – veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
- Ipotesi C – veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- Ipotesi D – veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- Ipotesi D bis – sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- Ipotesi Dter – sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Inoltre, l’azione per il risarcimento dei danni nelle ipotesi in cui opera il Fondo di garanzia per le vittime della strada può essere proposta solo dopo che siano trascorsi 60 giorni da quando il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata, inviandone una copia anche alla CONSAP.
Legittimato passivo, verso il quale esercitare l’azione di risarcimento del danno, è l’impresa designata, mentre alla CONSAP è data la possibilità di intervenire nel giudizio.
Il responsabile del danno, invece, dovrà essere citato nell’eventuale giudizio quale litisconsorte necessario solo quando:
- il mezzo che ha cagionato il sinistro risulti privo di copertura assicurativa,
- quando il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) codice delle assicurazioni,
- quando il sinistro occorso sia stato cagionato da veicolo con targa non più corrispondente al mezzo.
Sarà invece necessario convenire in giudizio il Commissario liquidatore se il giudizio è promosso nelle ipotesi in cui il veicolo o il natante, che ha cagionato il sinistro, risulti assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica che si trovi in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta.