Quando il conduttore non paga regolarmente il canone, è possibile chiedere al Tribunale la convalida dello sfratto per ottenere il rilascio dell’immobile ed il pagamento delle spese e canoni insoluti.
L’assistenza nel procedimento per lo sfratto per morosità si articola come segue:
- redazione e notifica di atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida;
- iscrizione della causa al ruolo;
- partecipazione alle udienze innanzi al Giudice;
- eventuale richiesta di decreto ingiuntivo;
- redazione e notifica atto di precetto per il rilascio e/o il pagamento;
- assistenza nel processo d’esecuzione dello sfratto;
- eventuale assistenza nel recupero del credito.
L’esito dell’udienza chiamata per la convalida dello sfratto dipende principalmente dal comportamento del conduttore.
Questi può presentarsi o meno. Se non si presenta, il Giudice, ove venga resa dichiarazione circa il persistere della morosità convalida lo sfratto. Se si presenta può saldare “banco iudicis” la morosità oppure chiedere il c.d. termine di grazia (solitamente circa 90 giorni) per provvedere al pagamento.
Se, invece, non salda la morosità ma si oppone allo sfratto, il Giudice ne valuterà le motivazioni.
Se non appaiono fondate, il Tribunale convaliderà lo sfratto, disponendo la prosecuzione del processo per una valutazione più approfondita dei motivi di opposizione.
L’ordinanza di convalida dello sfratto conterrà il termine a partire dal quale si potrà eseguire il provvedimento.
Unitamente alla convalida il Giudice può emettere decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere nonché di tutte le spese accessorie e di lite.
Ottenuta la convalida e decorso il termine, sarà necessario:
- notificare il provvedimento al conduttore unitamente ad atto di precetto per il rilascio.
- chiedere all’Ufficiale Giudiziario di procedere all’esecuzione dello sfratto.
In media, innanzi al Tribunale di Bergamo, per ottenere ed eseguire uno sfratto sono necessari circa tra i sei ed i dodici mesi.