Vendita di immobile in comunione

Il richiedente riferiva che il suocero, vedovo, era ricoverato preso una casa di riposo ed era proprietario di 4/6 di un immobile.

Dell’immobile in questione i restanti 2/6 erano di proprietà della moglie del richiedente (1/6) e del fratello della stessa (1/6).

Il richiedente affermava che il fratello della moglie non aveva mai contribuito a pagare le rette della casa di riposo; riferiva di problemi economici e manifestava l’intenzione di vendere l’immobile, anche senza il consenso del fratello della moglie.

La risposta

Ai sensi dell’art. 1108 III comma del Codice civile, nel caso di immobile di proprietà comune, per la vendita è necessario il consenso di tutti i partecipanti alla comunione.

Ogni comproprietario, tuttavia, può alienare la propria quota o chiedere lo scioglimento della comunione mediante divisione giudiziale.

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