Tutela del know-how

L’espressione know how, inizialmente riferibile alla capacità pratica e conoscenza teorica necessaria per l’utilizzo di macchinari, tecnologie e impianti, è oggi riferibile anche alle regole di organizzazione imprenditoriale, la specifica modalità di commercializzazione dei prodotti e la tecnica di vendita degli stessi relativi, ossia tutto ciò che riguarda la gestione ottimale di un processo aziendale specifico.

Il valore di tali conoscenze sta sia nella novità o originalità delle stesse, sia nel modo in cui le vengono coordinate e armonizzate al fine di trarne risultati aziendali altrimenti non ottenibili.

Da ciò discende la necessità di tutelare tali conoscenze, quale frutto di anni di esperienza durante i quali una certa realtà aziendale ha messo a punto un metodo per il raggiungimento di un vantaggio competitivo rilevante all’interno dell’economia odierna caratterizzata da una  forte concorrenza, produttività e capacità commerciale.

Non appare quindi strano che la giurisprudenza si sia espressa stabilendo come la tutela dei diritti di privativa industriale e della correttezza professionale prevalgano sugli interessi di un ex dipendente di un’azienda ad utilizzare in un altro contesto lavorativo quanto appreso durante una esperienza lavorativa (Trib. Venezia 16.07.2015).

Il know how è tutelabile sia all’interno di rapporti specifici (con dipendenti, soci, collaboratori) sia nei confronti di ogni altro terzo (erga omnes).

Nel primo caso, qualora un soggetto detentore di un certo know-how decida di concedere anche ad altri di potere utilizzare le proprie conoscenze, il trasferimento avviene di regola con la stipula di un contratto di licenza,ossia un contratto atipico, con il quale una parte fornisce all’altra l’utilizzo del know how, a fronte del pagamento di un corrispettivo detto royalty e dell’impegno di non divulgare ad altri le informazioni ricevute.

Più complessa è la tematica che riguarda la tutela del know-how erga omnes.

Al riguardo, si riporta l’art. 98 del c.p.i..

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

  • a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
  • b) abbiano valore economico in quanto segrete;
  • c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Quest’ultimo aspetto necessita di specificazioni: qualora il detentore non si preoccupi di tenere riservate le informazioni che detiene e che gli garantirebbero un vantaggio economico, non si comprende perché l’ordinamento dovrebbe sostituirsi a lui fornendo la tutela; d’altra parte è bene chiarire che per “adeguatezza” delle misure di sicurezza delle informazioni ci si deve ricollegare ai concetti di “normale diligenza e prevedibilità”, valutati secondo circostanze, natura e stato della informazione da proteggere: non esiste una misura idonea a priori, ma bisogne verificare il caso concreto.

Le misure di tutela predisposte e da predisporre oltre ad essere dinamiche e capaci di adeguarsi al cambiamento, devono essere definite, sia in relazione ai comportamenti e agli strumenti materiali attuati a difesa delle informazioni segrete, sia con riferimento alle concrete modalità con cui il know-how viene fatto oggetto di circolazione quale bene giuridico.

A tale proposito, la necessità di gestire in modo razionale ed efficiente la propria attività ha condotto le imprese a dotarsi di sistemi informatici e telematici che rappresentano il mezzo principe attraverso le quali le informazioni segrete vengono conservate, elaborate ed aggiornate, tanto che la natura stessa delle informazioni segrete può dirsi spesso inesorabilmente legata a detti mezzi tecnici.

Nel caso di utilizzo illecito del know-how, accertata la sussistenza dei requisiti previsti e la violazione della normativa di riferimento, si configurerà una violazione di un vero e proprio diritto, per cui il titolare delle informazioni segrete potrà valersi delle forme di tutela repressiva mediante il ricorso alla Autorità Giudiziaria competente, ivi comprese eventuali azioni inibitorie dell’uso delle informazioni illecitamente acquisite.

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