Technology Transfer

Il tech transfert o trasferimento tecnologico si compone di attività finalizzate a portare la conoscenza dalla ricerca al mercato.

Le conoscenze, tecnologie, metodi di produzione e prototipi creati da Università, governi e enti di ricerca pubblica e privata, vengono resi accessibili ad altri utenti che potranno così sfruttare le suddette tecnologie per sviluppare ulteriori progetti, servizi e applicazioni.

Il processo di trasferimento tecnologico include l’identificazione delle nuove tecnologie e la loro applicazione industriale, la protezione delle nuove tecnologie e attraverso il deposito di marchi, brevetti e copyright, la definizione e lo sviluppo di una strategia di marketing, il trasferimento delle tecnologie attraverso la cessione di diritti di sfruttamento dei trovati ad aziende esistenti o la creazione di nuove basate sugli stessi.

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Le modalità di azione del processo di trasferimento tecnologico possono essere distinte in due categorie: le forme “codificate” e le forme “tacite”.

Le prime comprendono gli strumenti legati alla tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, quindi alla brevettazione dei risultati della ricerca, al fine di incrementarne le potenzialità di sfruttamento e a contratti di licensing legati alla commercializzazione dei risultati di ricerca.

Tali attività sono indispensabili poiché i prodotti e le soluzioni tecnologiche messe a punto dalle strutture di ricerca scientifica si rivolgono solitamente a mercati di nicchia, caratterizzati da un’alta specializzazione e posizione preminente dei concorrenti, e nei quali è spesso critica la definizione del prezzo di mercato.

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Le forme tacite di trasferimento tecnologico, invece, riguardano le attività di marketing e di promozione dei risultati della ricerca, di informazione e divulgazione delle competenze scientifiche e dei relativi settori di applicazione industriale, al fine di attrarre con maggiore efficacia potenziali interessi del mondo produttivo e di garantire visibilità alla struttura.

Un impatto particolarmente significativo in termini di trasferimento tecnologico, è costituito dal supporto all’avvio dei cosiddetti spin off, ovvero realtà imprenditoriali caratterizzate dalla valorizzazione commerciale di risultati della ricerca scientifica e tecnologica.

Alle imprese spin off è riconosciuta una funzione fondamentale in tema di trasferimento tecnologico, in quanto consentono di inserire direttamente le realtà di ricerca nel tessuto produttivo e possiedono, con maggiore facilità rispetto alle imprese tradizionali, la capacità di assorbire le innovazioni messe a punto nei laboratori di ricerca.

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L’Unione Europea non è rimasta inerte di fronte a questi fenomeni di circolazione della conoscenza, anzi ha predisposto un regolamento ad hoc da applicarsi alle ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad un c.d. accordo di trasferimento.

Infatti nell’aprile del 2014 è stato approvato il nuovo regolamento TTBER n. 316/2014 (Technology Transfer Block Exemption Regulation) che ha sostituito il precedente n. 772/2014, riguardante la possibile applicazione, al ricorrere di determinati requisiti, dell’art. 101 par. 3 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) agli accordi sui trasferimenti di tecnologie.

Quest’ultimo articolo del TFUE prevede eventuali deroghe al principio secondo il quale non possono crearsi accordi e intese restrittive della concorrenza che trovano applicazione nelle ipotesi in cui tali accordi siano in grado di migliorare la distribuzione e la produzione dei prodotti, promuovano il progresso tecnico e lo sviluppo economico e i vantaggi derivanti dall’accordo ricadano sui consumatori; ovviamente tali limitazioni dovranno considerarsi indispensabili e non dovrà derivare una  eliminazione totale della libera concorrenza.

Il regolamento TTBER chiarisce che la sua applicabilità non esclude quella del Regolamento U.E. n. 330/2010 riguardante l’applicazione dell’art. 101 par. 3 TFUE agli Accordi Verticali e pratiche concordate, ove il contratto di trasferimento di diritti tecnologici contenga delle disposizioni concernenti le modalità con cui il licenziatario potrà distribuire i prodotti fabbricati utilizzando la tecnologia e i diritti di proprietà intellettuale licenziatigli.

Al contrario, il TTBER non deve applicarsi alle clausole in materia di licenza previste da accordi di ricerca e sviluppo o da accordi di specializzazione che ricadano nell’ambito di applicazione dei Regolamenti Ricerca e Sviluppo e Accordi di Specializzazione e ai contratti di licenza e riproduzione dei programmi software, o ai c.d. pacchetti tecnologici, ovvero contratti con i quali più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che vengono concessi in licenza a più imprese.

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Il regolamento TTBER si applica invece alle eventuali clausole contrattuali di un accordo di licenza che riguardino la fornitura al licenziante di materie prime, semilavorati e prodotti solo se e quando tali forniture siano direttamente connesse alla produzione o alla vendita dei prodotti fabbricati utilizzando i diritti tecnologici e alla licenza / trasferimento di marchi e diritti d’autore solo se e quando essi siano direttamente connessi con la produzione o alla vendita dei prodotti fabbricati utilizzando i diritti tecnologici licenziati.

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Dunque eventuali accordi di trasferimento di tecnologie tra due soggetti economici potranno non essere ritenuti lesivi della concorrenza, qualora, per mezzo degli stessi, si persegua un risultato da cui tragga vantaggio l’intera comunità economica.

 

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