Sospensione dell’esecuzione e dei processi

L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.
Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.” (Art. 337 cp.c.)

La L. 26.11.1990, n. 535 ha adeguato il 1° co. della norma in commento al nuovo regime di esecutività ope legis delle sentenze di primo grado.

La riforma – che si applica ai giudizi iniziati dopo il 1.1.1993 nonché alle sentenze pubblicate dopo il 19.4.1995 – ha conseguentemente comportato l’eliminazione dell’effetto sospensivo dell’appello, da intendersi nel senso che l’impugnazione non sospende né l’efficacia esecutiva della sentenza né l’esecuzione già iniziata.

La clausola di salvezza delle norme di cui agli artt. 283, 373, 401 e 407 c.p.c., secondo taluno sarebbe inutile, dal momento che si riferisce a norme che nulla hanno a che vedere con l’effetto sospensivo dell’impugnazione, ma disciplinano ipotesi di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza

La disposizione in commento prevede un’ipotesi di sospensione del processo che si verifica quando nello stesso venga invocata l’autorità di una sentenza, resa in un altro giudizio, che sia stata impugnata e che sia in qualche modo pregiudicante l’esito del processo in cui viene invocata. In tal caso è conferito al giudice il potere discrezionale di tenere conto della sentenza pronunciata nell’altro processo, sebbene impugnata, ovvero di sospendere il processo in attesa di conoscere l’esito dell’impugnazione.

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