Smarrimento del bagaglio: chi tra il vettore aereo e la società di handling è responsabile?

La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 18320/2019 del 9 luglio 2019, si è pronunciata sul punto.

Il caso trae origine nel 2006 allorquando con atto di citazione innanzi al giudice di pace, l’attore convenne in giudizio la Compagnia aerea per sentire dichiarare la responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento del danno causato dallo smarrimento e dal danneggiamento del proprio bagaglio avvenuto nel dicembre 2015 sulla tratta Roma – Bari.

La Compagnia, costituitasi in giudizio, eccepì la propria legittimazione passiva, adducendo che la responsabilità fosse da rinvenire in capo alla società di Handling dell’aeroporto.

Il Tribunale, adito in sede di appello contro la sentenza emessa dal giudice di pace, decidendo nel merito, ne rigettò l’impugnazione ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della responsabilità della Compagnia del primo vettore per i danni derivati dallo smarrimento e dal danneggiamento del bagaglio. Il bene, infatti, era stato affidato alla società incaricata della custodia dei bagagli presso l’aeroporto di Brindisi, successivamente alla handling di Roma e poi, ancora, ad altro vettore che lo aveva preso in consegna fino ad Olbia, di talché era impossibile stabilire chi fosse stato a smarrire il bagaglio in esame.

La Corte ritenne che il quadro probatorio fosse del tutto inadeguato a fornire la prova della responsabilità dei danni subiti in capo ad una delle compagnie aeree o, piuttosto, che ad altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Veniva, quindi, proposto ricorso in Cassazione, affidato ad un unico motivo: ovvero per aver omesso la sentenza di considerare che il bagaglio fu smarrito nella prima tratta del viaggio da Brindisi a Roma sicché l’unico soggetto responsabile era certamente la compagnia aerea.

La suprema Corte, pur dichiarando inammissibile il ricorso, in astratto ha ritenuto il motivo fondato ed infatti:

– la responsabilità del vettore per ritardata consegna del bagaglio avrebbe dovuto essere affermata dal giudice, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul danno da vacanza rovinata, in base alla Convenzione di Varsavia, secondo la quale il vettore è responsabile del danno risultante dal ritardo, ed anche in base alla Carta dei Diritti del passeggero che riconosce la responsabilità al vettore e non anche alla società di handling;

– se in base all’articolo 1218 del Codice civile, esiste un rapporto contrattuale tra il viaggiatore e il vettore, sarà quest’ultimo l’unico responsabile degli eventuali danni salvo che, annota la Convenzione di Montreal, provi di aver adottato tutte le misure ragionevolmente richieste per evitarli;

– il danno è di tipo esistenziale, trattandosi di pregiudizio che “altera le abitudini di vita e gli assetti relazionali della persona, sconvolgendo la sua quotidianità e privandola di occasioni per l’espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.

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