Negoziazione Assistita

La procedura di NEGOZIAZIONE ASSISTITA è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.

Unitamente al trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti, la nuova procedura di negoziazione assistita mira, nelle intenzioni della riforma, a portare fuori i contenziosi dalle aule dei tribunali, bloccando a monte l’afflusso dei processi costituendo un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti.
Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.
La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.
L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00=, ove non si tratti di uno dei casi di cui all’art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (mediazione).

La parte che sceglie di affidarsi alla nuova procedura invia alla controparte, tramite il proprio legale, invito a stipulare la convenzione di negoziazione: tale invito deve essere debitamente sottoscritto e indicare l’oggetto della controversia e l’avvertimento che in caso di mancata risposta entro trenta (30) giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.

Altro effetto principale, decorrente dalla comunicazione dell’invito, è quello di interrompere il decorso della prescrizione (analogamente all’ordinaria domanda giudiziale) e la decadenza; quest’ultima però è impedita per una sola volta e, in caso di rifiuto, mancata accettazione dell’invito o mancato accordo, da questo momento ricomincia a decorrere il termine per la proposizione della domanda giudiziale.

Se l’invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. In quest’ultimo caso, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel primo caso, invece, quando l’accordo è raggiunto, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono che certificano sia l’autografia delle firme che la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.