Separazione e divorzio in Comune

La legge n. 162/2014 (all’art. 12) prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Tale modalità semplificata è usufruibile dai coniugi allorquando ricorrano le seguenti condizioni:

  1. NON vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti comuni ai coniugi richiedenti (non si non considerano i figli nati da una precedente unione o matrimonio con altra persona);
  2. l’accordo NON contenga patti di trasferimento patrimoniale, produttivi di trasferimento patrimoniale;
  3. L’accordo può prevedere:
    • l’obbligo di pagare periodicamente una somma di denaro, sia in caso di separazione consensuale (assegno di mantenimento) sia in caso di richiesta congiunta di divorzio (assegno divorzile).
    • la “voltura” del contratto di affitto relativo all’immobile nel quale la coppia viveva durante il matrimonio.
    • NON può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione in unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).
    • le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.
  4. inoltre è esclusa la competenza dell’Ufficiale di Stato Civile quando i coniugi devono regolamentare l’uso della casa coniugale.

Quale è il comune competente a ricevere l’accordo?

Si può scegluere tra:

  • il comune ove è stato iscritto l’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
  • il comune ove è stato trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario / religioso o celebrato all’estero;
  • il comune di residenza di uno dei coniugi.

Procedura:

Ognuno dei coniugi, personalmente o assistito da un avvocato, presenta all’ufficiale dello stato civile, il Sindaco o un suo delegato, una dichiarazione che contiene la sua volontà di separarsi oppure di fare cessare gli effetti civili del matrimonio o di ottenerne lo scioglimento, secondo le condizioni concordate.

Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Ricevute le dichiarazioni l’ufficiale dello stato civile compila l’atto che contiene l’accordo, lo firma e lo fa firmare alle parti.

Nei casi di separazione o di divorzio l’iter si compone di 2 incontri:

  1. Nel primo, l’ufficiale dello stato civile, dopo avere ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé, in una successiva data, non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo (la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. Si tratta di un diritto di ripensamento dei coniugi che hanno effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi. Questo ripensamento non si applica per le dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Nel periodo, non inferiore a trenta giorni, tra la data dell’atto e quella fissata per la conferma, l’ufficio dello stato civile può svolgere i controlli sulle dichiarazioni rese dalle parti).
  2. Nel secondo incontro, il Sindaco, dopo avere ascoltato le dichiarazioni dei due coniugi o degli ex coniugi, redige l’atto che lo contiene, dando conto, nell’atto stesso, di avere invitato le parti a comparire nella data alle stesse assegnata. Non è necessario che la coppia si presenti in Comune con un documento o un accordo scritto perché lo stesso verrà redatto dall’ufficiale di Stato civile dopo avere ascoltato le dichiarazioni orali delle parti. L’ufficiale dello stato civile, dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, ne deve comunicare l’avvenuta iscrizione nei registri di stato civile alla cancelleria del tribunale presso la quale sia iscritta la causa di separazione o divorzio, oppure quella del giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica. L’ufficiale chiede alle parti ogni informazione necessaria per individuare la cancelleria competente a ricevere la comunicazione.

L’accordo viene annotato negli archivi informatici dello stato civile, sull’atto di nascita di ogni coniuge e sull’atto di matrimonio, e la procedura è gratuita.

Il Comune potrebbe chiedere il pagamento dei diritti che non superano l’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.

L’accordo che si conclude davanti all’ufficiale di stato civile produce gli stessi effetti di una sentenza del giudice.