Scioglimento dell’unione civile

Dopo numerosi tentativi di legiferare non andati a buon fine, il Parlamento ha approvato la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, destinato a produrre un profondo mutamento nella struttura giuridica delle relazioni familiari, già notevolmente innovata a seguito della riforma della filiazione del 2012/2013.

Le nuove disposizioni, in maniera complementare rispetto a quelle che hanno introdotto lo stato unico di figlio, intervengono sul rapporto di coppia, dando forma, accanto a quello fondato sul matrimonio, a due nuovi tipi legali:

  • l’unione civile (art. 1, commi 1-35, L. n. 76/2016), indirizzata a coppie di persone maggiorenni dello stesso sesso,
  • e le convivenze di persone maggiorenni di diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (art. 1, comma 36, L. n. 76/2016).

Costituzione: lo statuto dell’unione civile si discosta notevolmente dalla corrispondente disciplina dettata per il matrimonio, poiché la legge non richiama in alcun modo le disposizioni relative alla promessa di matrimonio, alle pubblicazioni, alle opposizioni e soprattutto alla celebrazione.

L’art. 1, comma 2, dispone, in maniera stringata, che due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, l’ufficiale di stato civile è tenuto a verificare l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, potendo altresì acquisire d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza di impedimenti.

Se nella fase “istruttoria” non emergono cause ostative, sì che i richiedenti non vengano avvisati dell’esistenza di impedimenti a procedere – nel qual caso la procedura si arresterà – gli stessi hanno l’onere di comparire innanzi all’ufficiale di stato civile, in un giorno da loro prescelto, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza dei trenta giorni previsti per gli accertamenti od alla comunicazione dell’ufficiale di stato civile di aver ultimato prima la fase istruttoria, per rendere personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione costitutiva dell’unione.

Ricevuta la dichiarazione delle parti, l’ufficiale di stato civile è tenuto a far menzione – come già nel regime transitorio – del contenuto dei commi 11 e 12 dell’art. 1 della legge, compendianti lo statuto dei diritti e doveri nascenti dall’unione medesima: a ciò segue la redazione dell’atto di stato civile, da leggersi agli intervenuti e, quindi, da iscriversi – ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge, come attuato dal D.lgs. n. 5/2017 – nel registro delle unioni civili, che si conferma – come già nel regime transitorio – registro autonomo da quello di matrimonio.

Infine, il comma 9 dell’art. 1 della legge dispone che l’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale, della loro residenza, nonché i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

Lo scioglimento dell’unione civile è regolato ai commi 22, 23, 24, 25 e 26 dell’articolo 1 della Legge 76/2016.

Deve distinguersi tra cause automatiche (cioè la morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione), e cause su domanda di una o di entrambe le parti.

Vediamo quali sono:

  1. Morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti (comma 22 art. 1);
  2. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (comma 26 art.1);
  3. Casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (sono i casi che permettono il divorzio);
  4. Quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.

Sui casi di scioglimento sono necessarie alcune precisazioni.

Il caso n. 2 (sentenza di rettificazione di sesso) provoca lo scioglimento dell’unione civile; tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (comma 27 art. 1).

Per quanto riguarda le modalità di scioglimento dell’unione civile, la legge opera una serie di rinvii alle regole previste per il divorzio, per la separazione e relative alla possibilità di sciogliere l’unione senza l’intervento del giudice ( d.l. 132\2014).

Ciò si ricava dal comma 25 dell’art. 1 che così recita:

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”.