Scioglimento della coppia di fatto

I dati ISTAT degli ultimi anni confermano l’aumento di coppie che decidono di optare per una convivenza (ovvero persone che vivono une relazione more uxorio) a discapito delle coppie che, per converso, scelgono di convolare a giuste nozze.

Si ritiene, per la maggior parte degli italiani interpellati sul punto, che la convivenza sia come un matrimonio benchè privo delle formalità e delle conseguenze ad esso legate in caso di scioglimento: è, infatti, errata opinione che ove la convivenza finisce non occorre andare da un legale e avviare una procedura di separazione in quanto è sufficiente che uno dei due lasci la casa e vada a vivere altrove portando con sé i propri beni e i propri effetti personali.

Certamente quando la cessazione della convivenza coinvolge due persone adulte, indipendenti che non hanno stipulato contratti o assunto obbligazioni e/o debiti comuni (solo a titolo esemplificativo (locazioni, mutui, finanziamenti), la separazione può essere rapida e “indolore”.

Viceversa, la questione si complica quando dalla convivenza more uxorio sono nati dei figli: in tal caso occorrerà prendere dei provvedimenti per tutelare i figli con la conseguenza che le parti avranno (almeno come genitori) un legame che durerà in eterno.
Tale esigenza è sorta anche a seguito della importante Legge 219 del 2012 ove, tra le altre cose, si è provveduto ad eliminare ogni differenza tra figli naturali (ovvero quelli nati fuori dal matrimonio) e figli legittimi (nati da coppie coniugate) attribuendo ad entrambi gli stessi diritti e così abbracciando l’assunto secondo il quale i figli sono e restano tali a prescindere da fatto che siano stati concepiti all’interno di un matrimonio oppure nell’ambito di una semplice convivenza.

Come si gestisce la crisi di una coppia non sposata ma con figli minori?

L’ordinamento mette a disposizione della coppia due importanti strumenti, uno di natura stragiudiziale e l’altro di natura giudiziale.

  1. La mediazione familiare: estesa dal 2012 ad ogni rapporto familiare, ha lo scopo principale di conciliare le parti. La conciliazione può essere intesa sia come rappacificamento della coppia (con superamento della crisi) sia come supporto alla coppia per intavolare una c.d. “separazione pacifica”. Il mediatore (sia esso terapeuta o legale) riceve la coppia conducendo colloqui separati e congiunti in modo da incentivare il dialogo tra le parti.
  2. Il ricorso al Tribunale Ordinario.

La Legge 219/2012 ha introdotto il cd. il “rito partecipativo” per la regolamentazione in giudizio dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio e delle coppie di fatto, conviventi, non sposate. Dopo che il legislatore, nella logica dell’equiparazione dei figli nati da coppie conviventi di fatto a quelli delle coppie sposate, ha spostato la competenza per la materia dal Tribunale per i Minorenni (che oramai ha una competenza residuale) al Tribunale Ordinario (le cui cause vengono trattate dalla Sezione Famiglia), è stato introdotto un procedimento particolare che consente ai genitori alla partecipazione alla formazione del procedimento che regolamenterà i rapporti con i figli.

Il procedimento viene introdotto con ricorso ai sensi degli artt. 316 – 317 bis cod. civ.: segue la desginazione del giudice e l’emissione del decreto di fissazione di udienza con quale si concedono due termini: uno per la parte ricorrente per la notifica del ricorso, ed un altro alla parte resistente per il deposito di una memoria difensiva di costituzione, concedendo sempre ad entrambe le parti il termine per il deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.

Il procedimento prevede, quindi, una fase conciliativa innanzi ad un giudice delegato, e solo in caso di fallimento di quest’ultima, una fase contenziosa innanzi al Collegio.

La fase conciliativa o precontenziosa potrebbe, pertanto, concludersi con un accordo dei genitori, che verrà poi recepito dal Collegio, una sorta di omologa, sempre in analogia con quanto avviene nei procedimenti di separazione e divorzio: tale accordo ben potrebbe corrispondere alla proposta del giudice designato oppure in una soluzione totalmente o parzialmente diversa, elaborata dai genitori grazie all’assistenza dei difensori nominati, che certamente possono utilizzare il suggerimento del magistrato al fine di convincere le rispettive parti a confrontarsi sui problemi emersi ed a dialogare come padre e madre.

Se la fase conciliativa non porta a nessuna composizione bonaria, gli atti vengono rimessi al Collegio che provvede alla definizione giudiziale del procedimento, se del caso, previa nuova convocazione dei genitori.

Pacifico che qualora i genitori concordino integralmente sulle condizioni di affidamento e mantenimento, possono presentare al Tribunale ordinario un ricorso congiunto ai sensi dell’art. 316 cod. civ.

E’ chiaro che i figli devono avere la prevalenza su ogni cosa: in questo tipo di ricorso non interessa sapere perché è finita la relazione (se per colpa di un compagno che tradisce o di una compagna che non adempiva ai propri doveri), non interessa regolamentare le questioni economiche tra i coniugi (non v’è la comunione dei beni), non interessa regolamentare la questione della casa (la casa resta al legittimo proprietario indipendentemente da tutto), non interessa sapere se la compagna lavora oppure no (non v’è, invero, un obbligo di assistenza economico verso il compagno o la compagna), in questo procedimento ciò che conta è unicamente la tutela dei figli.

Sono i figli ad aver diritto ad un assegno di mantenimento, sono i figli ad avere diritto di continuare a mantenere il rapporto con il genitore non collocatario, sono i figli ad avere diritto a godere della “unitarietà genitoriale”.

Non si dovrà, pertanto, investigare più di tanto sui motivi che hanno portato alla fine del rapporto (per intenderci sarà importante sapere se una delle due parti sia stata o sia violenta, sia stata o sia dedita all’uso di sostanze stupefacenti, sia stata o sia psicologicamente instabile in quanto questo ci permette di capire se ricorrano o meno i presupposti per un affido esclusivo, ma non sarà importante sapere se una parte ha avuto una relazione “extra convivenza”, con chi e per quanto tempo in considerazione del fatto che, tale risultanza, non incide sulla sua capacità di essere un genitore capace di curare il proprio figlio).

La necessità è dunque quella di tutelare il minore redigendo un accordo o ottenendo una sentenza che stabilisca diritti e doveri di entrambi i genitori nei confronti del figlio:

  • stabilire il tipo di affidamento (se condiviso, paritario o esclusivo);
  • stabilire il collocamento, ovvero la residenza del figlio;
  • stabilire il diritto di visita del genitore non collocatario (calendarizzazione);
  • stabilire il contributo al mantenimento cd. ordinario (oltre alle spese extra come previste dal protocollo di intesa adottato dal Tribunale).